LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 50
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 11
Variazioni di bilancio a norma della lettera e) del comma 2 dell'art.
31 della L.R. n. 40 del 2001
1. In attuazione della lettera e) del comma 2 dell'art. 31 della L.R.
15 novembre 2001, n. 40, al fine di consentire l'ottimizzazione nella
gestione degli interventi finanziati con assegnazioni a destinazione
vincolata, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, ove
necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative
agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa
appartenenti alla medesima unita' previsionale di base per le unita'
previsionali di base di cui all'elenco "E" allegato alla presente
legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti
dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti e nel rispetto
degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
NOTE ALL'ART. 11
Rubrica
1) Il testo della lettera e) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.
40 del 2001, citata alla nota all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
omissis
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
omissis
e) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima
unita' previsionale di base finanziati da assegnazione a destinazione
vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti
dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti;
omissis".
Comma 1
2) Il testo della lettera e) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.
40 del 2001, citata alla nota all'art. 4, e' riportato alla nota alla
Rubrica del presente articolo.