REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 50

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 11                                                               
Variazioni di bilancio a norma della lettera e) del comma 2 dell'art.           
31 della L.R. n. 40 del 2001                                                    
1. In attuazione della lettera e) del comma 2 dell'art. 31 della L.R.           
15 novembre 2001, n. 40, al fine di consentire l'ottimizzazione nella           
gestione degli interventi finanziati con assegnazioni a destinazione            
vincolata, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, ove                 
necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative              
agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa                
appartenenti alla medesima unita' previsionale di base per le unita'            
previsionali di base di cui all'elenco "E" allegato alla presente               
legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti               
dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti e nel rispetto             
degli equilibri economico-finanziari del bilancio.                              
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Rubrica                                                                         
1) Il testo della lettera e) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.             
40 del 2001, citata alla nota all'art. 4, e' il seguente:                       
"Art. 31 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti              
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad           
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti                  
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:                   
omissis                                                                         
e) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima              
unita' previsionale di base finanziati da assegnazione a destinazione           
vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti            
dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti;                           
omissis".                                                                       
Comma 1                                                                         
2) Il testo della lettera e) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.             
40 del 2001, citata alla nota all'art. 4, e' riportato alla nota alla           
Rubrica del presente articolo.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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