REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 50

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 10                                                               
Variazioni di bilancio a norma della lettera d) del comma 2 dell'art.           
31 della L.R. n. 40 del 2001                                                    
1. In attuazione della lettera d) del comma 2 dell'art. 31 della L.R.           
15 novembre 2001, n. 40, al fine di consentire l'ottimizzazione della           
gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione,            
la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare per l'esercizio                 
finanziario 2002, ove necessario, con proprio atto, le opportune                
variazioni al bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel             
caso in cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali              
sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico                        
accantonamento nell'ambito dei fondi speciali e nel rispetto degli              
equilibri economico-finanziari del bilancio.                                    
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Rubrica                                                                         
1) Il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.             
40 del 2001, citata alla nota all'art. 4, e' il seguente:                       
"Art. 31 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti              
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad           
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti                  
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:                   
omissis                                                                         
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi                    
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in                  
vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione                   
nell'ambito dei fondi speciali di cui all'art. 28;                              
omissis".                                                                       
Comma 1                                                                         
2) Il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.             
40 del 2001, citata alla nota all'art. 4, e' riportato alla nota alla           
Rubrica del presente articolo.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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