LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 50
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 10
Variazioni di bilancio a norma della lettera d) del comma 2 dell'art.
31 della L.R. n. 40 del 2001
1. In attuazione della lettera d) del comma 2 dell'art. 31 della L.R.
15 novembre 2001, n. 40, al fine di consentire l'ottimizzazione della
gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione,
la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare per l'esercizio
finanziario 2002, ove necessario, con proprio atto, le opportune
variazioni al bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel
caso in cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali
sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico
accantonamento nell'ambito dei fondi speciali e nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari del bilancio.
NOTE ALL'ART. 10
Rubrica
1) Il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.
40 del 2001, citata alla nota all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
omissis
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
omissis
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in
vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione
nell'ambito dei fondi speciali di cui all'art. 28;
omissis".
Comma 1
2) Il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.
40 del 2001, citata alla nota all'art. 4, e' riportato alla nota alla
Rubrica del presente articolo.