LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 50
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 8
Variazioni di bilancio a norma della lettera b) del comma 2 dell'art.
31 della L.R. n. 40 del 2001 - Programmi speciali d'area
1. In attuazione della lettera b) del comma 2 dell'art. 31 della L.R.
15 novembre 2001, n. 40, al fine di consentire l'ottimizzazione
dell'utilizzo delle risorse stanziate e finanziate con mezzi propri
della Regione per la realizzazione dei Programmi speciali d'area di
cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30, la Giunta regionale e'
autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2002, ove
necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative
agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unita' previsionali
di base e fra i relativi capitoli di spesa e all'interno delle quote
di finanziamento di cui all'elenco "B" allegato alla presente legge,
in deroga alle disposizioni della legge finanziaria regionale, nel
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
2. Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione nella gestione
degli interventi, finanziati con mezzi propri della Regione, per la
realizzazione dei Programmi speciali d'area di cui alla L.R. 19
agosto 1996, n. 30, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare
per l'esercizio finanziario 2002, ove necessario, con proprio atto,
le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, nel
caso in cui sia previsto uno specifico accantonamento nell'ambito del
fondo speciale di cui al Cap. 86500 "Fondo speciale per far fronte ai
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese
d'investimento" afferente alla UPB 1.7.2.3.29150, alla voce n. 3
dell'elenco n. 5, allegato alla legge di approvazione del bilancio,
nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio
stesso.
3. A tal fine e' altresi' autorizzata l'implementazione di capitoli
esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa
nell'ambito di unita' previsionali di base gia' istituite o di nuove
unita' previsionali di base, esclusivamente in attuazione di leggi
settoriali regionali vigenti e nell'ambito del limite dello specifico
accantonamento di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli
equilibri economico-finanziari del bilancio.
NOTE ALL'ART. 8
Rubrica
1) Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.
40 del 2001, citata alla nota all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
omissis
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
omissis
b) variazioni compensative fra le unita' previsionali di base della
parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica,
qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli
interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri
strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di
finanziamento specificatamente individuate;
omissis".
Comma 1
2) Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.
40 del 2001, citata alla nota all'art. 4, e' riportato alla nota alla
Rubrica del presente articolo.
3) La L.R. 19 agosto 1996, n. 30 concerne Norme in materia di
programmi speciali d'area.
Comma 2
4) La L.R. n. 30 del 1996 e' citata alla nota 3) al presente
articolo.