LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 56
Modificazioni alla L.R. 3 luglio 2001, n. 19
1. Dopo l'art. 2 della L.R. 3 luglio 2001, n. 19 come modificata
dall'art. 30, L.R. 21 agosto 2001, n. 27 e' inserito il seguente
articolo:
"Art. 2 bis
Iniziative di alternanza studio-lavoro
1. La Regione Emilia-Romagna realizza iniziative di alternanza
studio-lavoro presso le proprie strutture organizzative allo scopo di
creare opportunita' di incontro e scambio di conoscenze tra il
sistema organizzativo dell'Ente Regione Emilia-Romagna, l'Universita'
e il mondo della formazione in generale.
2. Le modalita' di realizzazione e svolgimento delle iniziative di
cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale nel rispetto dei
seguenti criteri generali:
a) attivazione sulla base di apposite convenzioni con universita' ed
istituti universitari statali e non statali, abilitati al rilascio di
titoli accademici; istituzioni scolastiche statali e non statali che
rilascino titoli di studio con valore legale;
b) previsione della durata dei rapporti con i destinatari delle
iniziative ospitati presso le strutture regionali, non costituenti
rapporti di lavoro, in misura non superiore complessivamente a 12
mesi rinnovabili una sola volta, da modulare in funzione delle
specificita' delle singole iniziative.".
2. All'art. 3 della L.R. 3 luglio 2001, n. 19 come modificata
dall'art. 30, L.R. 21 agosto 2001, n. 27 dopo le parole "Ai
partecipanti ai tirocini" sono inserite le parole "ed alle iniziative
di cui all'art. 2 bis" e dopo le parole "nel comma 2 dell'art. 1"
sono inserite le parole "e nel comma 2 dell'art. 2 bis".
NOTE ALL'ART. 56
Rubrica
1) La L.R. 3 luglio 2001, n. 19 concerne Attivazione di tirocini
formativi e di orientamento presso la Regione Emilia-Romagna.
Comma 1
2) La L.R. n. 19 del 2001 e' citata alla nota alla rubrica del
presente articolo.
3) Il testo dell'art. 30 della L.R. 21 agosto 2001, n. 27 concernente
Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche in coincidenza con
l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione
per l'esercizio 2001 e del Bilancio pluriennale 2001-2003, primo
provvedimento generale di variazione, e' il seguente:
"Art. 30 - Modificazioni alla L.R. 3 luglio 2001, n. 19
1. All'art. 2, comma 1 della L.R. 3 luglio 2001, n. 19 "Attivazione
di tirocini formativi e di orientamento presso la Regione
Emilia-Romagna" le parole "di cui alla lettera a) del comma 1
dell'art. 2" sono sostituite con le parole "di cui all'art. 2".".
Comma 2
4) Il testo dell'art. 3 della L.R. n. 19 del 2001, citata alla nota
alla rubrica del presente articolo, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 3 - Rimborsi e indennita'
1. Ai partecipanti ai tirocini ed alle iniziative di cui all'art. 2
bis puo' essere riconosciuto il rimborso spese, anche forfettario, in
aggiunta ad eventuali indennita' economiche non aventi in alcun modo
natura retributiva, nella misura e secondo le modalita' stabilite con
la deliberazione di Giunta regionale prevista nel comma 2 dell'art. 1
e nel comma 2 dell'art. 2 bis.".