LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 51
Operazioni di factoring nel Sistema sanitario regionale - Mezzi
regionali
1. Al fine di ridurre i tempi di pagamento delle fatture emesse dai
fornitori di beni e servizi nei confronti delle Aziende sanitarie
locali, delle Aziende Ospedaliere e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
la Regione e' autorizzata ad intervenire, con propri mezzi
finanziari, nelle operazioni di factoring promosse dalle Aziende
sanitarie finanziando, per l'esercizio 2002, gli oneri sostenuti
dalle stesse per interessi ed accessori.
2. La Giunta regionale promuovera' nei confronti delle Aziende
sanitarie regionali e dello IOR, azioni di contenimento della spesa e
linee di indirizzo nella regolazione dei rapporti con i fornitori,
che permettano al Sistema sanitario regionale di perseguire
l'equilibrio finanziario di tali operazioni.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al
presente articolo sono definiti entro un importo non superiore ad
Euro 10.329.137,98, per l'esercizio 2002, a valere sul Capitolo 51940
nell'ambito della UPB 1.5.1.2.18400 - Oneri ed interessi inerenti ad
operazioni di factoring nel sistema sanitario.