LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 49
Iniziative regionali a favore dei giovani
1. Per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento ed innovazione
tecnologica delle strutture necessarie a progetti pilota per
iniziative rivolte ai giovani ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. b)
della L.R. 25 giugno 1996, n. 21 e' disposta, per l'esercizio
finanziario 2002, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.549.371,00 a
valere sul Capitolo 71572 appartenente alla UPB 1.6.5.3.27540 -
Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai
giovani.
NOTA ALL'ART. 49
Comma 1
Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 25
giugno 1996, n. 21 concernente Promozione e coordinamento delle
politiche rivolte ai giovani, e' il seguente:
"Art. 4 - Progetti pilota
omissis
2. Per l'attuazione dei progetti pilota di cui al comma 1, la Regione
sostiene:
omissis
b) spese per ristrutturazione, adeguamento e innovazione tecnologica
delle strutture necessarie.".