LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 47
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'aumento del
patrimoniodel Centro regionale della danza
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 18 aprile 1992, n. 20,
la Regione e' autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio
dell'Associazione Centro regionale della danza, deliberato
dall'assemblea straordinaria dei soci.
2. A tal fine e' disposta, per l'esercizio 2002 a modifica di
autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, la
spesa di Euro 774.685,35 a valere sul Capitolo 70630 afferente
all'UPB 1.6.5.3.27510 - Partecipazioni a societa' o istituzioni per
lo sviluppo culturale.
NOTA ALL'ART. 47
Comma 1
Il testo del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 18 aprile 1992, n. 20
concernente Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
all'Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER), e all'Associazione
"Centro regionale della danza", e' il seguente:
"Art. 5
omissis
3. La Regione conferisce altresi' quote "una tantum" a titolo di
partecipazione della Regione alla formazione del patrimonio delle
associazioni indicate nell'art. 1.".