REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 47                                                               
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna   all'aumento del                   
patrimoniodel Centro regionale della danza                                   
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 18 aprile 1992, n. 20,             
la Regione e' autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio              
dell'Associazione Centro regionale della danza, deliberato                      
dall'assemblea straordinaria dei soci.                                          
2. A tal fine e' disposta, per l'esercizio 2002 a modifica di                   
autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, la              
spesa di Euro 774.685,35 a valere sul Capitolo 70630 afferente                  
all'UPB 1.6.5.3.27510 - Partecipazioni a societa' o istituzioni per             
lo sviluppo culturale.                                                          
NOTA ALL'ART. 47                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 18 aprile 1992, n. 20               
concernente Partecipazione della Regione Emilia-Romagna                         
all'Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER), e all'Associazione             
"Centro regionale della danza", e' il seguente:                                 
"Art. 5                                                                         
omissis                                                                         
3. La Regione conferisce altresi' quote "una tantum" a titolo di                
partecipazione della Regione alla formazione del patrimonio delle               
associazioni indicate nell'art. 1.".                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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