REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 43                                                               
Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia                             
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto,             
il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei                  
servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla              
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, sono disposte le seguenti autorizzazioni            
di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della UPB                      
1.6.1.3.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi              
per l'infanzia:                                                                 
Esercizio 2002: Euro 6.787.756,00                                               
Esercizio 2003: Euro 3.541.381,00.                                              
NOTA ALL'ART. 43                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 concerne Norme in materia di servizi              
educativi per la prima infanzia.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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