LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 43
Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto,
il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei
servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, sono disposte le seguenti autorizzazioni
di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della UPB
1.6.1.3.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi
per l'infanzia:
Esercizio 2002: Euro 6.787.756,00
Esercizio 2003: Euro 3.541.381,00.
NOTA ALL'ART. 43
Comma 1
La L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 concerne Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia.