LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 40
Promozione, sostegno e sviluppo delle cooperative sociali
1. Per la concessione di contributi a favore delle cooperative
sociali ai sensi della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 e successive
modifiche, nell'ambito dei capitoli afferenti alla UPB 1.5.2.3.21020
- Valorizzazione dell'associazionismo sociale sono disposte le
seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sottoindicati:
a) Cap. 57695 "Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e
loro consorzi per le spese di avviamento (art. 16, comma 1, L.R. 4
febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)"
Esercizio 2002: Euro 41.317,00;
b) Cap. 57697 "Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e
loro consorzi per l'adeguamento del posto di lavoro di soci
lavoratori o lavoratori con invalidita' superiore ai 2/3 (art. 16,
comma 2, L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18
marzo 1997, n. 6)" Esercizio 2002: Euro 77.469,00;
c) Cap. 57699 "Contributi alle imprese per l'acquisto di attrezzature
per l'adeguamento del posto di lavoro per favorire l'assunzione di
persone svantaggiate (art. 9, comma 2, lett. a), L.R. 4 febbraio
1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)" Esercizio
2002: Euro 51.646,00.
NOTA ALL'ART. 40
Comma 1
La L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 concerne Norme per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8
novembre 1991, n. 381.