LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 37
Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione
canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi alle Province finalizzati alla
costruzione e alla ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti
volti alla prevenzione del randagismo in attuazione del comma 3
dell'art. 5 e del comma 2 dell'art. 31 della L.R. 7 aprile 2000, n.
27, e' disposta per l'esercizio 2002, un'autorizzazione di spesa pari
ad Euro 1.549.370,00 a valere sul Capitolo 64400 nell'ambito della
UPB 1.5.1.3.19100 - Costruzione e ristrutturazione di ricoveri per
animali.
2. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la
perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali
predatori in attuazione dell'art. 26 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27
e' disposta, per l'esercizio 2002, un'autorizzazione di spesa pari ad
Euro 61.974,83 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della UPB
1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da
animali predatori.
NOTE ALL'ART. 37
Comma 1
1) Il testo del comma 3 dell'art. 5 e del comma 2 dell'art. 31 della
L.R. 7 aprile 2000, n. 27 concernente Nuove norme per la tutela ed il
controllo della popolazione canina e felina, e' il seguente:
"Art. 5 - Competenze della Regione
omissis
3. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione
trasferisce alle Province, sulla base di specifici piani attuativi,
le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa
attribuite dallo Stato.".
"Art. 31 - Norme finanziarie
omissis
2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero
per cani e gatti, al servizio di piu' Comuni, la Giunta regionale e'
autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del
cinquanta per cento della spesa sostenuta.
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 26 della L.R. n. 27 del 2000, citata alla nota
1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 26 - Contributi
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione
indennizzera' gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di
bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali
predatori, se accertate dalla Azienda Unita' sanitaria locale
competente per territorio.
2. La misura del contributo e le modalita' per l'erogazione sono
definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio
regionale.".