REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 37                                                               
Interventi volti alla tutela e al controllo   della popolazione                 
canina e felina                                                                 
1. Per il finanziamento di contributi alle Province finalizzati alla            
costruzione e alla ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti                
volti alla prevenzione del randagismo in attuazione del comma 3                 
dell'art. 5 e del comma 2 dell'art. 31 della L.R. 7 aprile 2000, n.             
27, e' disposta per l'esercizio 2002, un'autorizzazione di spesa pari           
ad Euro 1.549.370,00 a valere sul Capitolo 64400 nell'ambito della              
UPB 1.5.1.3.19100 - Costruzione e ristrutturazione di ricoveri per              
animali.                                                                        
2. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la                
perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali            
predatori in attuazione dell'art. 26 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27            
e' disposta, per l'esercizio 2002, un'autorizzazione di spesa pari ad           
Euro 61.974,83 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della UPB                
1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da           
animali predatori.                                                              
NOTE ALL'ART. 37                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 3 dell'art. 5 e del comma 2 dell'art. 31 della            
L.R. 7 aprile 2000, n. 27 concernente Nuove norme per la tutela ed il           
controllo della popolazione canina e felina, e' il seguente:                    
"Art. 5 - Competenze della Regione                                              
omissis                                                                         
3. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione                 
trasferisce alle Province, sulla base di specifici piani attuativi,             
le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa                     
attribuite dallo Stato.".                                                       
"Art. 31 - Norme finanziarie                                                    
omissis                                                                         
2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero            
per cani e gatti, al servizio di piu' Comuni, la Giunta regionale e'            
autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del                   
cinquanta per cento della spesa sostenuta.                                      
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 26 della L.R. n. 27 del 2000, citata alla nota            
1) al presente articolo, e' il seguente:                                        
"Art. 26 - Contributi                                                           
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione                     
indennizzera' gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di               
bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali           
predatori, se accertate dalla Azienda Unita' sanitaria locale                   
competente per territorio.                                                      
2. La misura del contributo e le modalita' per l'erogazione sono                
definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio             
regionale.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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