REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 36                                                               
Protezione civile - Interventi di emergenza                                     
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le            
necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e di pronti              
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto             
disposto dal DLgs 12 aprile 1948, n. 1010, sono disposte le seguenti            
integrazioni ad autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi           
regionali, per gli esercizi finanziari sottoindicati, a valere sul              
Capitolo 48050 appartenente alla UPB 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e             
materiali per pronto intervento:                                                
Esercizio 2002: Euro 2.324.056,05                                               
Esercizio 2003: Euro 1.549.370,70.                                              
NOTA ALL'ART. 36                                                                
Comma 1                                                                         
Il DLgs 12 aprile 1948, n. 1010 concerne Autorizzazione al Ministero            
dei Lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di              
carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessita' di                   
pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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