LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 36
Protezione civile - Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le
necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e di pronti
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto
disposto dal DLgs 12 aprile 1948, n. 1010, sono disposte le seguenti
integrazioni ad autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi
regionali, per gli esercizi finanziari sottoindicati, a valere sul
Capitolo 48050 appartenente alla UPB 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e
materiali per pronto intervento:
Esercizio 2002: Euro 2.324.056,05
Esercizio 2003: Euro 1.549.370,70.
NOTA ALL'ART. 36
Comma 1
Il DLgs 12 aprile 1948, n. 1010 concerne Autorizzazione al Ministero
dei Lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di
carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessita' di
pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.