LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 35
Interventi per la sicurezza dei trasporti
1. Per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati
alla realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale per
l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti,
ai sensi della L.R. 20 luglio 1992, n.30 nell'ambito dei capitoli
afferenti alla UPB 1.4.3.3.16600 - Investimenti per il miglioramento
della sicurezza stradale e' disposto quanto segue:
a) Cap. 46110 "Spese per la progettazione e la realizzazione di
sistemi di controllo integrati sull'efficienza delle infrastrutture e
sul comportamento dell'utenza nonche' per la predisposizione di
sistemi informativi per il miglioramento delle condizioni di
mobilita' e della sicurezza (art. 4, lett. b) e c), L.R. 20 luglio
1992, n. 30)" e' stabilita, per l'esercizio 2002, una autorizzazione
di spesa pari a Euro 1.033.000,00;
b) Cap. 46125 "Contributi per la realizzazione di interventi sulla
piattaforma stradale idonei a regolare la velocita', migliorare la
funzionalita' della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in
funzione delle diverse componenti di traffico (art. 7, lett. a) e c),
L.R. 20 luglio 1992, n. 30)" e' stabilita la seguente integrazione ed
autorizzazione di spesa disposta da precedenti leggi regionali e una
autorizzazione a valere sull'esercizio 2003 come segue: Esercizio
2002: + Euro 2.583.000,00 Esercizio 2003: Euro 2.583.000,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali,
a valere sul Capitolo 46125 sono ridotte di Euro 291,38.
NOTA ALL'ART. 35
Comma 1
La L.R. 20 luglio 1992, n. 30 concerne Programma di intervento per la
sicurezza dei trasporti.