LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 34
Viabilita' di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilita' di
interesse regionale previsti dal comma 2 dell'art. 167 della L.R. 21
aprile 1999, n. 3 nell'ambito dei capitoli afferenti alla UPB
1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione di opere stradali, sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria
(art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e
successive modifiche). (Nuova istituzione)" Esercizio 2002: Euro
58.411.000,00 Esercizio 2003: Euro 43.022.000,00;
b) Cap. 45190 "Spese per studi di fattibilita' e ambientali,
progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla
progettazione relativamente a interventi sulla rete stradale (art.
167, comma 2, lett. d), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive
modifiche)" Esercizio 2002: Euro 1.032.913,80 Esercizio 2003: Euro
258.000,00;
c) Cap. 45194 "Spese per creazione e gestione centrali di rilevazione
ed elaborazione dati, catasto strade, rilevazioni del traffico,
attivita' di monitoraggio sull'incidentalita' e sulle condizioni di
utilizzazione delle strade (art. 167, comma 2, lett. e) ed f), L.R.
21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)" Esercizio 2002: Euro
4.131.655,19 Esercizio 2003: Euro 1.807.000,00.
NOTA ALL'ART. 34
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 167 della L.R. n. 3 del 1999, citata
alla nota all'art. 21, e' il seguente:
"Art. 167 - Fondo unico Regione - Province
omissis
2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale
relativi a:
a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande
infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con
lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete
viaria di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di
intervento di cui all'art. 164-bis;
b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata
con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;
c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale resesi
necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;
d) studi di fattibilita', studi ambientali, progettazioni, analisi
preventive e indagini funzionali alla progettazione;
e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attivita' di
monitoraggio sull'incidentalita' e sulle condizioni di utilizzazione
delle strade;
f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di
rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico.
omissis".