REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 34                                                               
Viabilita' di interesse regionale                                               
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilita' di           
interesse regionale previsti dal comma 2 dell'art. 167 della L.R. 21            
aprile 1999, n. 3 nell'ambito dei capitoli afferenti alla UPB                   
1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione di opere stradali, sono             
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:                                   
a) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,                   
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete                
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria            
(art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e                  
successive modifiche). (Nuova istituzione)" Esercizio 2002: Euro                
58.411.000,00 Esercizio 2003: Euro 43.022.000,00;                               
b) Cap. 45190 "Spese per studi di fattibilita' e ambientali,                    
progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla                    
progettazione relativamente a interventi sulla rete stradale (art.              
167, comma 2, lett. d), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive                  
modifiche)" Esercizio 2002: Euro  1.032.913,80 Esercizio 2003: Euro             
 258.000,00;                                                                    
c) Cap. 45194 "Spese per creazione e gestione centrali di rilevazione           
ed elaborazione dati, catasto strade, rilevazioni del traffico,                 
attivita' di monitoraggio sull'incidentalita' e sulle condizioni di             
utilizzazione delle strade (art. 167, comma 2, lett. e) ed f), L.R.             
21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)" Esercizio 2002: Euro              
4.131.655,19 Esercizio 2003: Euro  1.807.000,00.                                
NOTA ALL'ART. 34                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 167 della L.R. n. 3 del 1999, citata             
alla nota all'art. 21, e' il seguente:                                          
"Art. 167 - Fondo unico Regione - Province                                      
omissis                                                                         
2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale              
relativi a:                                                                     
a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande                          
infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con           
lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete            
viaria di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di             
intervento di cui all'art. 164-bis;                                             
b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata            
con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;               
c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale resesi                  
necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;                        
d) studi di fattibilita', studi ambientali, progettazioni, analisi              
preventive e indagini funzionali alla progettazione;                            
e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attivita' di                 
monitoraggio sull'incidentalita' e sulle condizioni di utilizzazione            
delle strade;                                                                   
f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di                    
rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico.                      
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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