REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 33                                                               
Contributi per opere stradali di proprieta' comunale                            
1. Per la concessione di contributi finalizzati alla sistemazione, al           
miglioramento e alla costruzione di opere stradali, a norma dell'art.           
167 bis della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, e' disposta la seguente                
integrazione ed autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 45175             
afferente alla UPB 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione di               
opere stradali:                                                                 
a) per l'esercizio 2002 e' stabilita un'ulteriore integrazione ad               
autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali per un           
importo pari ad Euro 516.000,00;                                                
b) per l'esercizio 2003 e' disposta una autorizzazione di spesa pari            
ad Euro 1.550.000,00.                                                           
NOTA ALL'ART. 33                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 167 bis della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota           
all'art. 21, e' il seguente:                                                    
"Art. 167-bis - Contributi per le opere stradali                                
1. La Regione e' autorizzata ad assegnare alle Province fondi per               
interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di            
proprieta' comunale.                                                            
2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle              
Province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai Comuni                     
proprietari delle strade.                                                       
3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresi' assegnati ed               
erogati dalle Province alle Comunita' montane e alle forme                      
associative dei Comuni alle quali siano state conferite le funzioni             
in materia di manutenzione delle strade.                                        
4. Le Province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione                  
l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere                    
realizzate.".                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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