LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 33
Contributi per opere stradali di proprieta' comunale
1. Per la concessione di contributi finalizzati alla sistemazione, al
miglioramento e alla costruzione di opere stradali, a norma dell'art.
167 bis della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, e' disposta la seguente
integrazione ed autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 45175
afferente alla UPB 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione di
opere stradali:
a) per l'esercizio 2002 e' stabilita un'ulteriore integrazione ad
autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali per un
importo pari ad Euro 516.000,00;
b) per l'esercizio 2003 e' disposta una autorizzazione di spesa pari
ad Euro 1.550.000,00.
NOTA ALL'ART. 33
Comma 1
Il testo dell'art. 167 bis della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
all'art. 21, e' il seguente:
"Art. 167-bis - Contributi per le opere stradali
1. La Regione e' autorizzata ad assegnare alle Province fondi per
interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di
proprieta' comunale.
2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle
Province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai Comuni
proprietari delle strade.
3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresi' assegnati ed
erogati dalle Province alle Comunita' montane e alle forme
associative dei Comuni alle quali siano state conferite le funzioni
in materia di manutenzione delle strade.
4. Le Province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione
l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere
realizzate.".