LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 32
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della L.R. 2 ottobre 1998,
n. 30, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi
regionali nell'ambito dei capitoli afferenti alla UPB 1.4.3.3.16010 -
Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualita' della
mobilita' urbana, sono modificate nel modo seguente:
a) Cap. 43260 "Contributi agli esercenti il trasporto pubblico per
investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di
trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e
comma 6, lettere b) e c), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" Esercizio
2003: + Euro 451.899,79;
b) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in
infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31,
comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a),
L.R. 2 ottobre 1998, n.30)" Esercizio 2002: + Euro 1.704.307,77
Esercizio 2003: - Euro 451.899,79.
2. Contestualmente alle disposizioni del comma precedente sono
ridotte le autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi
regionali, a valere sul Capitolo 43260, per un importo pari ad Euro
1.704.307,77.
NOTA ALL'ART. 32
Comma 1
La L.R. n. 30 del 1998 e' citata alla nota all'art. 31.