REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 31                                                               
Piano regionale integrato dei trasporti   e contributi per la                   
progettazione delle opere                                                       
1. Per la concessione di contributi per l'incentivazione di opere in            
attuazione del PRIT, nonche' di studi e progetti di carattere                   
territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione, ai sensi            
della lett. d) del comma 2 dell'art. 31 e del comma 2 dell'art. 34              
della L.R. 2 ottobre 1998,  n.30 e' disposta un'autorizzazione di               
spesa, per l'esercizio 2003, a valere sul Capitolo 43027 afferente              
all'UPB 1.4.3.3.16000 - Contributi per la progettazione di opere                
comprese nel piano regionale per i trasporti PRIT, pari ad Euro                 
1.033.000,00.                                                                   
NOTA ALL'ART. 31                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 31 e del comma 2                
dell'art. 34 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 concernente Disciplina            
generale del trasporto pubblico regionale e locale, e' il seguente:             
"Art. 31 - Tipologia degli interventi finanziari                                
omissis                                                                         
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri                  
soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto              
pubblico regionale e locale, della mobilita' urbana e                           
dell'intermodalita' mediante:                                                   
omissis                                                                         
d) contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in               
attuazione del PRIT, nonche' di studi e progetti di carattere                   
territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione;                     
omissis".                                                                       
"Art. 34 - Contributi sugli investimenti                                        
omissis                                                                         
2. I contributi previsti dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 31              
sono concessi prioritariamente alle progettazioni di opere relative             
ad interventi che maggiormente rispondono alla sicurezza, alla                  
intermodalita', alla qualita' ambientale e alla logistica dei                   
trasporti.                                                                      
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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