LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 31
Piano regionale integrato dei trasporti e contributi per la
progettazione delle opere
1. Per la concessione di contributi per l'incentivazione di opere in
attuazione del PRIT, nonche' di studi e progetti di carattere
territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione, ai sensi
della lett. d) del comma 2 dell'art. 31 e del comma 2 dell'art. 34
della L.R. 2 ottobre 1998, n.30 e' disposta un'autorizzazione di
spesa, per l'esercizio 2003, a valere sul Capitolo 43027 afferente
all'UPB 1.4.3.3.16000 - Contributi per la progettazione di opere
comprese nel piano regionale per i trasporti PRIT, pari ad Euro
1.033.000,00.
NOTA ALL'ART. 31
Comma 1
Il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 31 e del comma 2
dell'art. 34 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 concernente Disciplina
generale del trasporto pubblico regionale e locale, e' il seguente:
"Art. 31 - Tipologia degli interventi finanziari
omissis
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri
soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto
pubblico regionale e locale, della mobilita' urbana e
dell'intermodalita' mediante:
omissis
d) contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in
attuazione del PRIT, nonche' di studi e progetti di carattere
territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione;
omissis".
"Art. 34 - Contributi sugli investimenti
omissis
2. I contributi previsti dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 31
sono concessi prioritariamente alle progettazioni di opere relative
ad interventi che maggiormente rispondono alla sicurezza, alla
intermodalita', alla qualita' ambientale e alla logistica dei
trasporti.
omissis".