LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 28
Consolidamento dei collegamenti ferroviari, stradali e idroviari
con il porto di Ravenna
1. Per l'elaborazione di un programma di studi e di interventi
finalizzato alla progettazione delle opere per il consolidamento dei
collegamenti ferroviari, stradali ed idroviari con il porto di
Ravenna ai sensi della L.R. 4 giugno 1988, n. 23 relativamente al
Capitolo 41120, afferente all'UPB 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e
comunali e' disposta, per l'esercizio 2002, un'autorizzazione di
spesa di Euro 103.291,38.
NOTA ALL'ART. 28
Comma 1
La L.R. 4 giugno 1988, n. 23 concerne Interventi della Regione
Emilia-Romagna per il consolidamento dei collegamenti ferroviari,
stradali e idroviari con il porto di Ravenna.