REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 28                                                               
Consolidamento dei collegamenti ferroviari,   stradali e idroviari              
con il porto di Ravenna                                                         
1. Per l'elaborazione di un programma di studi e di interventi                  
finalizzato alla progettazione delle opere per il consolidamento dei            
collegamenti ferroviari, stradali ed idroviari con il porto di                  
Ravenna ai sensi della L.R. 4 giugno 1988, n. 23 relativamente al               
Capitolo 41120, afferente all'UPB 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e             
comunali e' disposta, per l'esercizio 2002, un'autorizzazione di                
spesa di Euro 103.291,38.                                                       
NOTA ALL'ART. 28                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 4 giugno 1988, n. 23 concerne Interventi della Regione                  
Emilia-Romagna per il consolidamento dei collegamenti ferroviari,               
stradali e idroviari con il porto di Ravenna.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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