LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 27
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di
competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e
relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale sono
disposte le seguenti integrazioni ed autorizzazioni di spesa a valere
sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica
superficiale e relativa manutenzione (Legge 18 maggio 1989, n. 183 e
L.R. 6 luglio 1974, n. 27). (Cambio denominazione)" e appartenente
alla UPB 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e
ambientale:
a) per l'esercizio 2002 e' disposta un'ulteriore integrazione ad
autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali per
un importo pari ad Euro 1.032.913,79;
b) per l'esercizio 2003 e' disposta un'autorizzazione pari ad Euro
2.582.284,49.
NOTE ALL'ART. 27
Comma 1
1) La Legge 18 maggio 1989, n. 183 concerne Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
2) La L.R. 6 luglio 1974, n. 27 concerne Interventi della Regione in
materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna.