REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 25                                                               
Parchi regionali e riserve naturali                                             
1. Per il recupero e la valorizzazione dei parchi regionali e delle             
riserve naturali, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 della L.R. 2                
aprile 1988, n. 11 per l'esercizio 2002 e' disposta una integrazione            
alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a           
valere sul Capitolo 38095, afferenti alla UPB 1.4.2.3.14300 - Parchi            
e riserve naturali, per l'importo di Euro 104.000,00.                           
NOTA ALL'ART. 25                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 3 dell'art. 35 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11               
concernente Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali,           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 35 - Contributi per spese di investimento e sviluppo                      
omissis                                                                         
3. Gli interventi di cui al secondo comma possono essere attuati                
direttamente dalla Regione, mediante la predisposizione di appositi             
progetti regionali, sentiti gli enti di gestione territorialmente               
interessati.                                                                    
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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