LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 23
Sistema regionale di smaltimento rifiuti
1. Per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento
rifiuti cosi' come previsto dall'art. 31 della L.R. 12 luglio 1994,
n. 27 sono apportate le seguenti integrazioni ad autorizzazioni di
spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo
37334 afferente alla UPB 1.4.2.3.14200 - Adeguamento sistema
regionale di smaltimento rifiuti:
Esercizio 2002: Euro 1.032.913,80
Esercizio 2003: Euro 1.549.370,70.
NOTA ALL'ART. 23
Comma 1
Il testo dell'art. 31 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27 concernente
Disciplina dello smaltimento dei rifiuti, e' il seguente:
"Art. 31 - Contributi regionali
1. La Regione, in relazione alle competenze attribuite dalla presente
legge, nonche' al fine di incentivare l'adeguamento del sistema
regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti ai principi ed alle
disposizioni contenute nel DPR 10 settembre 1982, n. 915 e nelle
altre normative di settore, concede contributi alle Province, ai
Comuni, alle Comunita' montane, alle societa' costituite fra Enti
pubblici nonche' a quelle costituite fra Enti pubblici e/o privati,
per la realizzazione di impianti od opere, fino ad un massimo del
cinquanta per cento del costo effettivo dell'opera, regolarmente
documentata.
2. Nella concessione dei contributi la Regione riserva una quota non
inferiore al trenta per cento ad opere ed impianti finalizzati alla
raccolta differenziata e/o al recupero e riciclo dei rifiuti, nonche'
alla realizzazione delle stazioni ecologiche.
3. L'approvazione da parte del Comune del regolamento di cui al comma
3 dell'art. 14 costituisce presupposto necessario per l'ammissione a
finanziamenti regionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti.".