LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 20
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro
consorzi, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai
sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 15 novembre 1976, n. 47,
nell'ambito dei capitoli afferenti alla UPB 1.4.2.3.14000 - Opere
acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione e' aumentata la
seguente autorizzazione di spesa disposta da precedenti leggi
regionali:
Cap. 35305 "Contributi in capitale a favore di Comuni e loro consorzi
per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma
2, L.R. 15 novembre 1976, n.47)"
Esercizio 2003: Euro 2.582.284,49.
NOTA ALL'ART. 20
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 15 novembre 1976, n. 47,
concernente Disciplina transitoria degli interventi per il
finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale, e' il
seguente:
"Art. 3
omissis
I contributi regionali in capitale sono ragguagliati al costo
preventivato dei lavori da finanziare e possono essere concessi fino
a copertura totale di detto costo.
omissis".