LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 19
Fondo per la conservazione della natura
1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati e afferenti alla UPB
1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, e' stabilito quanto segue:
a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della
natura istituito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1977, n.
2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -
Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" e' disposta,
per l'esercizio 2002, un'autorizzazione di spesa di Euro 155.000,00;
(Cap. 38050)
b) per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli
esemplari arborei singoli o in gruppo, in bosco o in filari, aventi
notevole pregio scienfico e monumentale, a norma dell'art. 6 della
L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, e' disposta, per l'esercizio 2002
un'autorizzazione di spesa di Euro 38.000,00; (Cap. 38070).