LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 18
Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti
storici
1. Per gli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio storico
e culturale degli insediamenti storici ai sensi della L.R. 16
febbraio 1989, n. 6 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa
a valere sui capitoli sottoelencati, afferenti alla UPB 1.4.1.3.12620
- Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti
storici:
a) Cap. 30880 "Contributi a Comuni con popolazione inferiore a 30.000
abitanti per la redazione di studi di fattibilita' e piani di
recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti
storici (artt. 2 e 3, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6)" Esercizio 2002:
Euro 52.000,00 Esercizio 2003: Euro 52.000,00;
b) Cap. 30885 "Contributi ai Comuni per opere di restauro scientifico
e risanamento conservativo su edifici di proprieta' pubblica e
privata (artt. 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24
dicembre 1993, n. 537)" Esercizio 2003: Euro 3.099.000,00;
c) Cap. 30890 "Contributi per opere di restauro scientifico su beni
di carattere artistico o storico di proprieta' di enti ecclesiastici,
di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio 1989,
n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)" Esercizio 2003: Euro
3.099.000,00.
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
La L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 concerne Provvedimenti per il recupero
edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.