LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 17
Mercati e centri agro-alimentari
1. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione,
la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento
dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso, a norma della
lett. a) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 24 aprile 1995, n. 47, e'
disposta, per l'esercizio 2002, un'autorizzazione di spesa pari ad
Euro 516.456,90 a valere sul Capitolo 27000 e afferente all'UPB
1.3.4.3.11600 - Valorizzazione e riqualificazione della rete
distributiva.
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 24
aprile 1995, n. 47 concernente Interventi per favorire l'istituzione,
la ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati e
dei centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione della L.R. 7
novembre 1979, n. 42 e della L.R. 24 dicembre 1981, n. 49, e' il
seguente:
"Art. 1 - Oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la riqualificazione
dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso e la
realizzazione di zone commerciali e artigianali di servizio nelle
zone limitrofe ai medesimi, interviene mediante la concessione di:
a) contributi in conto capitale a sostegno degli oneri relativi alla
progettazione, costruzione, ampliamento, trasferimento e
ristrutturazione dei mercati e dei centri agro-alimentari
all'ingrosso;
omissis".