LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 16
Interventi per la disciplina dell'offerta turistica
1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta
turistica, a norma della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 e successive
modifiche, nell'ambito dei capitoli afferenti alla UPB 1.3.3.3.10010
- Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture
turistiche, e' disposto quanto segue:
a) e' stabilita una autorizzazione pari ad Euro 516.456,90, per
l'esercizio 2002, a valere sul Capitolo 25517;
b) le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
sono ridotte di Euro 2.361.399,78 a valere sul Capitolo 25520.
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
La L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 concerne Disciplina dell'offerta
turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e
finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984,
n. 38.