LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 15
Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 4 marzo
1998, n. 7 "Organizzazione turistica regionale - Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica", nell'ambito dei capitoli
afferenti alla UPB 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del
turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e
integrazioni di spesa per gli interventi sotto riportati:
a) Cap. 25554 "Spese per le attivita' di supporto tecnico svolte
dall'APT Servizi (art. 2, comma 3, art. 7, comma 2, lett. c), art.
12, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)" Esercizio 2002: Euro 210.000,00;
b) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del
piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di
carattere generale e per il cofinanziamento tramite l'APT Servizi Srl
di progetti di promozione turistica e di commercializzazione
turistica elaborati dai soggetti aderenti alle ôUnioni' di cui
all'art. 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (art. 7, comma 2, lettere
a) e b) ed art. 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998,
n. 7)" Esercizio 2002: + Euro 400.000,00 Esercizio 2003: Euro
12.136.737,13.