LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 13
Interventi nel settore dell'artigianato
1. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle
imprese artigiane secondo le finalita' indicate nella L.R. 16 maggio
1994, n. 20, nell'ambito dei capitoli afferenti alla UPB 1.3.2.3.8270
- Sviluppo e qualificazione dell'impresa artigiana - e' disposta la
seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 22255 "Fondo da ripartire fra le Provincie per interventi di
qualificazione e di innovazione di cui agli artt. 4 lett. c), 5, 6
comma 2 lett. b), c), d) e comma 3 lett. b), 8 comma 2 lett. b), 8
comma 2, lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane -
Spese di investimento (art. 27, comma 1, lett. b), L.R. 16 maggio
1994, n. 20 e successive modifiche)" Esercizio 2002: Euro
13.376.233,69.
2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1
e' apportata la seguente riduzione alle autorizzazioni di spesa
stabilite da precedenti leggi regionali:
a) Cap. 22274 "Conferimento in un'unica soluzione all'Artigiancassa
per il finanziamento dell'abbattimento del tasso d'interesse
praticato dall'Artigiancassa sui prodotti finanziari da questa
istituiti per le imprese artigiane (art. 12, lett. b) della L.R. 16
maggio 1994, n. 20 e successive modifiche)" - Euro 464.811,21.
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
La L.R. 16 maggio 1994, n. 20 concerne Norme per la qualificazione
dell'impresa artigiana.