LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 12
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla
qualificazione dell'impresa cooperativa
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 23 marzo
1990, n. 22 recante "Disposizioni di principio e disciplina generale
per la cooperazione" sono disposte, per l'esercizio 2002, le seguenti
autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi
nell'ambito dei capitoli afferenti alla UPB 1.3.2.2.7120 - Promozione
e qualificazione delle imprese cooperative:
a) Cap. 21200 "Interventi per la promozione e la qualificazione delle
imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e
successive modificazioni)" Euro 258.228,45;
b) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di
programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalita' di cui
all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f),
g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)" Euro
258.228,45.