LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 11
Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e
dell'integrazione internazionaledel tessuto produttivo regionale
1. Per la realizzazione delle finalita' previste dalla L.R. 13 maggio
1993, n. 25 nell'ambito dei capitoli afferenti alla UPB 1.3.2.2.7110
- Progetti speciali per le imprese realizzati tramite l'ERVET, sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto
riportati:
a) Cap. 21062 "Contributi per il finanziamento dei progetti
presentati dall'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 6, L.R.
13 maggio 1993, n. 25)" Esercizio 2002: Euro 4.131.655,19;
b) Cap. 21068 "Spese per la realizzazione dei progetti di particolare
interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in
convenzione con l'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 7,
L.R. 13 maggio 1993, n.25)" Esercizio 2002: Euro 774.665,00.
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
La L.R. 13 maggio 1993, n. 25 concerne Norme per la riorganizzazione
dell'ente regionale per la valorizzazione economica del territorio -
ERVET SpA.