REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 10                                                               
Agriturismo                                                                     
1. Per la concessione di contributi agli imprenditori agricoli per              
interventi rivolti al recupero di immobili e alla realizzazione di              
strutture da adibire alle attivita' di agriturismo, a norma di quanto           
disposto dall'art. 18 della L.R. 28 giugno 1994, n. 26, e' disposta             
la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo 18232,               
nell'ambito della UPB 1.3.1.3.6370 - Realizzazione strutture                    
agrituristiche:                                                                 
Esercizio 2003: Euro 1.033.000,00.                                              
NOTA ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 18 della L.R. 28 giugno 1994, n. 26 concernente              
Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed                  
interventi per la loro promozione. Abrogazione della L.R. 11 marzo              
1987, n. 8, e' il seguente:                                                     
"Art. 18 - Contributi finanziari                                                
1. A favore degli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco dei                
soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo e' prevista la                
concessione di un contributo finanziario per i seguenti interventi:             
a) restauro, adattamento e allestimento di fabbricati agricoli per              
attivita' agrituristiche e delle aree di pertinenza;                            
b) costruzione di piazzole e relative strutture idriche e sanitarie             
per il campeggio;                                                               
c) recupero ed allestimento di locali per la degustazione e la                  
vendita di prodotti aziendali;                                                  
d) restauro e ricostituzione di strutture tipiche del paesaggio e               
dell'agricoltura tradizionale, quali siepi, boschi domestici, filari            
alberati, maceri, ecc.;                                                         
e) allestimento di servizi ed attrezzature ricreative per il tempo              
libero;                                                                         
f) manutenzione straordinaria di infrastrutture viarie esistenti.               
2. Per gli interventi di cui al comma 1 e' previsto un contributo in            
conto capitale nei seguenti limiti massimi:                                     
a) contributo fino al quarantacinque per cento della spesa ammessa              
nelle zone comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 7;                    
b) contributo fino al venti per cento della spesa ammessa nelle                 
restanti zone.                                                                  
3. Le domande di contributo devono essere corredate di un piano di              
sviluppo aziendale indicante:                                                   
a) la tipologia degli interventi previsti;                                      
b) il piano finanziario;                                                        
c) la convenienza economica;                                                    
d) i tempi di realizzazione degli interventi.                                   
4. Sono considerati prioritari, nell'ambito delle singole zone di               
prevalente interesse agrituristico, a parita' di valutazione                    
qualitativa dei servizi offerti, i progetti presentati da coltivatori           
diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale che risiedano            
in azienda, che utilizzino manodopera giovanile e che adottino                  
tecniche di agricoltura biologica o a basso impatto ambientale.                 
5. In alternativa ai contributi in conto capitale puo' essere                   
accordato un concorso negli interessi su mutui di miglioramento                 
fondiario, della durata massima di venti anni, pari alla differenza             
fra le rate di ammortamento calcolate ai tassi agevolati determinati            
secondo le modalita' di cui all'art. 43 della L.R. 20 aprile 1979, n.           
10.".                                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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