LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 9
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
L.R. 2 agosto 1984, n. 42, sono disposte le seguenti autorizzazioni
di spesa e nell'ambito delle sottoindicate UPB:
a) UPB 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione Cap. 16332
"Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26,
comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" Esercizio 2002: Euro
5.164.560,00 Esercizio 2003: Euro 3.099.000,00;
b) UPB 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica Cap. 16352
"Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d),
L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" Esercizio 2002: Euro 2.350.000,00.
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
La L.R. 2 agosto 1984, n. 42 concerne Nuove norme in materia di enti
di bonifica. Delega di funzioni amministrative.