LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
Art. 8
Interventi per la forestazione
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il
miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le
seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti
alla UPB 1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse
forestali:
a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento
agro-silvopastorale del patrimonio forestale regionale nonche' per la
esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2,
L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)" Esercizio 2002: Euro 3.099.000,00;
b) Cap. 14170 "Contributi per la promozione ed attuazione di
rimboschimenti e miglioramenti ai pascoli montani (art. 4, L.R. 4
settembre 1981, n. 30)" Esercizio 2002: Euro 413.000,00;
c) Cap. 14435 "Opere di manutenzione straordinaria per la
conservazione degli interventi di forestazioni (L.R. 24 gennaio 1975,
n. 6; L.R. 4 settembre 1981, n. 30 - Reg. CEE 269/79)" Esercizio
2002: Euro 1.549.000,00.