LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 - Automazione e manutenzione del sistema
informativo regionale
Art. 2 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Art. 3 - Sistema informativo agricolo regionale
Art. 4 - Fondo regionale per la montagna
Art. 5 - Contributo al Comitato di solidarieta' alle
vittime delle stragi
Art. 6 - Cartografia regionale
Art. 7 - Interventi a favore delle cooperative di garanzia
e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo
Art. 8 - Interventi per la forestazione
Art. 9 - Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 10 - Agriturismo
Art. 11 - Finanziamento di progetti rilevanti ai fini
dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto
produttivo regionale
Art. 12 - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
Art. 13 - Interventi nel settore dell'artigianato
Art. 14 - Valorizzazione delle attivita' ittiche
Art. 15 - Organizzazione turistica regionale - Interventi
per la promozione e commercializzazione turistica
Art. 16 - Interventi per la disciplina dell'offerta
turistica
Art. 17 - Mercati e centri agro-alimentari
Art. 18 - Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale
degli insedimenti storici
Art. 19 - Fondo per la conservazione della natura
Art. 20 - Opere acquedottistiche e fognarie
Art. 21 - Piani per la tutela dell'ambiente
dall'inquinamento atmosferico
Art. 22 - Pianificazione di tutela, uso e risanamento
delle acque
Art. 23 - Sistema regionale di smaltimento rifiuti
Art. 24 - Interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale
Art. 25 - Parchi regionali e riserve naturali
Art. 26 - Interventi per la difesa del suolo, della costa
e per il consolidamento dei centri abitati
Art. 27 - Interventi in materia di opere idrauliche nei
corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 28 - Consolidamento dei collegamenti ferroviari,
stradali e idroviari con il porto di Ravenna
Art. 29 - Porti regionali
Art. 30 - Contributi all'Azienda regionale per la
navigazione interna (ARNI)
Art. 31 - Piano regionale integrato dei trasporti e
contributi per la progettazione delle opere
Art. 32 - Investimenti nel settore dei trasporti
Art. 33 - Contributi per opere stradali di proprieta'
comunale
Art. 34 - Viabilita' di interesse regionale
Art. 35 - Interventi per la sicurezza dei trasporti
Art. 36 - Protezione civile - Interventi di emergenza
Art. 37 - Interventi volti alla tutela e al controllo
della popolazione canina e felina
Art. 38 - Interventi di promozione e supporto nei
confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
Art. 39 - Fondo socio-assistenziale regionale
Art. 40 - Promozione, sostegno e sviluppo delle
cooperative sociali
Art. 41 - Aree di sosta e di transito per le minoranze
nomadi
Art. 42 - Iniziative regionali a favore dell'emigrazione e
dell'immigrazione
Art. 43 - Investimenti per i servizi educativi per
l'infanzia
Art. 44 - Opere urgenti di edilizia scolastica
Art. 45 - Edilizia residenziale universitaria
Art. 46 - Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
Art. 47 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
all'aumento del patrimonio del Centro regionale della danza
Art. 48 - Recupero e restauro di immobili di particolare
valore storico e culturale
Art. 49 - Iniziative regionali a favore dei giovani
Art. 50 - Programmi d'area
Art. 51 - Operazioni di factoring nel Sistema sanitario
regionale - Mezzi regionali
Art. 52 - Trasferimento all'esercizio 2002 delle
autorizzazioni di spesa relative al 2001 finanziate con mezzi
regionali
Art. 53 - Modifiche all'art. 2 della L.R. 28 dicembre
2000, n. 39
Art. 54 - Modifiche all'art. 14 della L.R. 8 agosto 2001,
n. 24
Art. 55 - Disposizioni speciali in materia di programmi
d'area
Art. 56 - Modificazioni alla L.R. 3 luglio 2001, n. 19
Art. 57 - Copertura finanziaria
Art. 58 - Entrata in vigore
Art. 1
Autonomazione e manutenzione
del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti l'automazione e la manutenzione dei
servizi regionali, secondo le finalita' indicate nella L.R. 26 luglio
1988, n. 30, nell'ambito dei capitoli afferenti alla UPB 1.2.1.3.1500
- Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo, e' disposta
la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 03907 "Spese per la manutenzione e lo sviluppo del sistema
informativo finanziario-contabile (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)"
Esercizio 2002: Euro 1.032.914,00.
2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1
sono apportate le seguenti modifiche ad autorizzazioni di spesa
stabilite da precedenti leggi regionali:
a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26
luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2002: + Euro 2.220.765,00
b) Cap. 03911 "Potenziamento delle apparecchiature per l'elaborazione
dei dati (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2002: - Euro
516.456,90.
NOTA AL TITOLO
Il testo dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 concernente
Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, e' il seguente:
"Art. 40 - Legge finanziaria regionale
1. In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':
a) il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti
gia' autorizzati con riferimento alle rispettive leggi settoriali;
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i
singoli obiettivi della medesima legge settoriale, dei finanziamenti
gia' autorizzati in passato;
c) l'introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore
agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, nel rispetto degli
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per
le tipologie di intervento le cui leggi settoriali lo prevedano.
2. La legge finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa
competente in materia di bilancio, e' approvata immediatamente prima
delle corrispondenti leggi di bilancio, di assestamento e di
variazione, dalle quali trae il riferimento necessario per la
dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni
pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali
fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di
spesa.".
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
La L.R. 26 luglio 1988, n. 30 concerne Costituzione del sistema
informativo regionale.