REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
INDICE                                                                          
          Art.  1 - Automazione e manutenzione del sistema                      
informativo regionale                                                           
          Art.  2 - Sviluppo del sistema informativo regionale                  
          Art.  3 - Sistema informativo agricolo regionale                      
          Art.  4 - Fondo regionale per la montagna                             
          Art.  5 - Contributo al Comitato di solidarieta' alle                 
vittime delle stragi                                                            
          Art.  6 - Cartografia regionale                                       
          Art.  7 - Interventi a favore delle cooperative di garanzia           
e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo                              
          Art.  8 - Interventi per la forestazione                              
          Art.  9 - Interventi nel settore delle bonifiche                      
          Art.  10 - Agriturismo                                                
          Art.  11 - Finanziamento di progetti rilevanti ai fini                
dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto                 
produttivo regionale                                                            
          Art.  12 - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo            
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa                                  
          Art.  13 - Interventi nel settore dell'artigianato                    
          Art.  14 - Valorizzazione delle attivita' ittiche                     
          Art.  15 - Organizzazione turistica regionale - Interventi            
per la promozione e commercializzazione turistica                               
          Art.  16 - Interventi per la disciplina dell'offerta                  
turistica                                                                       
          Art.  17 - Mercati e centri agro-alimentari                           
          Art.  18 - Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale               
degli insedimenti storici                                                       
          Art.  19 - Fondo per la conservazione della natura                    
          Art.  20 - Opere acquedottistiche e fognarie                          
          Art.  21 - Piani per la tutela dell'ambiente                          
dall'inquinamento atmosferico                                                   
          Art.  22 - Pianificazione di tutela, uso e risanamento                
delle acque                                                                     
          Art.  23 - Sistema regionale di smaltimento rifiuti                   
          Art.  24 - Interventi di messa in sicurezza, bonifica e               
ripristino ambientale                                                           
          Art.  25 - Parchi regionali e riserve naturali                        
          Art.  26 - Interventi per la difesa del suolo, della costa            
e per il consolidamento dei centri abitati                                      
          Art.  27 - Interventi in materia di opere idrauliche nei              
corsi d'acqua di competenza regionale                                           
          Art.  28 - Consolidamento dei collegamenti ferroviari,                
stradali e idroviari con il porto di Ravenna                                    
          Art.  29 - Porti regionali                                            
          Art.  30 - Contributi all'Azienda regionale per la                    
navigazione interna (ARNI)                                                      
          Art.  31 - Piano regionale integrato dei trasporti e                  
contributi per la progettazione delle opere                                     
          Art.  32 - Investimenti nel settore dei trasporti                     
          Art.  33 - Contributi per opere stradali di proprieta'                
comunale                                                                        
          Art.  34 - Viabilita' di interesse regionale                          
          Art.  35 - Interventi per la sicurezza dei trasporti                  
          Art.  36 - Protezione civile - Interventi di emergenza                
          Art.  37 - Interventi volti alla tutela e al controllo                
della popolazione canina e felina                                               
          Art.  38 - Interventi di promozione e supporto nei                    
confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione            
          Art.  39 - Fondo socio-assistenziale regionale                        
          Art.  40 - Promozione, sostegno e sviluppo delle                      
cooperative sociali                                                             
          Art.  41 - Aree di sosta e di transito per le minoranze               
nomadi                                                                          
          Art.  42 - Iniziative regionali a favore dell'emigrazione e           
dell'immigrazione                                                               
          Art.  43 - Investimenti per i servizi educativi per                   
l'infanzia                                                                      
          Art.  44 - Opere urgenti di edilizia scolastica                       
          Art.  45 - Edilizia residenziale universitaria                        
          Art.  46 - Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"              
          Art.  47 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna                
all'aumento del patrimonio del Centro regionale della danza                     
          Art.  48 - Recupero e restauro di immobili di particolare             
valore storico e culturale                                                      
          Art.  49 - Iniziative regionali a favore dei giovani                  
          Art.  50 - Programmi d'area                                           
          Art.  51 - Operazioni di factoring nel Sistema sanitario              
regionale - Mezzi regionali                                                     
          Art.  52 - Trasferimento all'esercizio 2002 delle                     
autorizzazioni di spesa relative al 2001 finanziate con mezzi                   
regionali                                                                       
          Art.  53 - Modifiche all'art. 2 della L.R. 28 dicembre                
2000, n. 39                                                                     
          Art.  54 - Modifiche all'art. 14 della L.R. 8 agosto 2001,            
n. 24                                                                           
          Art.  55 - Disposizioni speciali in materia di programmi              
d'area                                                                          
          Art.  56 - Modificazioni alla L.R. 3 luglio 2001, n. 19               
          Art.  57 - Copertura finanziaria                                      
          Art.  58 - Entrata in vigore                                          
          Art. 1                                                                
Autonomazione e manutenzione                                                    
del sistema informativo regionale                                               
1. Per le attivita' inerenti l'automazione e la manutenzione dei                
servizi regionali, secondo le finalita' indicate nella L.R. 26 luglio           
1988, n. 30, nell'ambito dei capitoli afferenti alla UPB 1.2.1.3.1500           
- Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo, e' disposta           
la seguente autorizzazione di spesa:                                            
a) Cap. 03907 "Spese per la manutenzione e lo sviluppo del sistema              
informativo finanziario-contabile (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)"                 
Esercizio 2002: Euro 1.032.914,00.                                              
2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1             
sono apportate le seguenti modifiche ad autorizzazioni di spesa                 
stabilite da precedenti leggi regionali:                                        
a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26           
luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2002: + Euro 2.220.765,00                        
b) Cap. 03911 "Potenziamento delle apparecchiature per l'elaborazione           
dei dati (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2002: - Euro                   
516.456,90.                                                                     
NOTA AL TITOLO                                                                  
Il testo dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 concernente            
Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle           
LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, e' il seguente:              
"Art. 40 - Legge finanziaria regionale                                          
1. In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,           
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di             
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento                  
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':           
a) il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti             
gia' autorizzati con riferimento alle rispettive leggi settoriali;              
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i           
singoli obiettivi della medesima legge settoriale, dei finanziamenti            
gia' autorizzati in passato;                                                    
c) l'introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il              
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore            
agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, nel rispetto degli            
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;            
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per            
le tipologie di intervento le cui leggi settoriali lo prevedano.                
2. La legge finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa              
competente in materia di bilancio, e' approvata immediatamente prima            
delle corrispondenti leggi di bilancio, di assestamento e di                    
variazione, dalle quali trae il riferimento necessario per la                   
dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni                  
pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali               
fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di            
spesa.".                                                                        
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
La L.R. 26 luglio 1988, n. 30 concerne Costituzione del sistema                 
informativo regionale.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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