REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2001, n. 2645

Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione Gruppo Alpini di Casalecchio di Reno - Sezione ANA bolognese-romagnola per la realizzazione secondo stralcio struttura logistica per assistenza alla popolazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di assegnare e concedere, sulla base di quanto indicato in                   
premessa, al "Gruppo Alpini di Casalecchio di Reno", della Sezione              
ANA bolognese-romagnola, di Casalecchio di Reno (BO) un finanziamento           
a titolo di copertura di parte delle spese che verranno sostenute               
fino ad un importo massimo di Lire 100.000.000 (pari a Euro                     
51.645,69) per la realizzazione del secondo stralcio, di una                    
struttura preventivamente organizzata ed attrezzata nella logistica             
per l'assistenza alla popolazione e l'assistenza sanitaria negli                
interventi di soccorso in occasione di macro-calamita' la cui spesa             
presunta preventivata ammonta a Lire 167.000.000 (pari a Euro                   
86.248,30);                                                                     
2) di imputare la spesa di Lire 100.000.000 (pari a Euro 51.645,69)             
al n. 4786 di impegno sul Capitolo 47103 "Spese per le attivita' di             
Protezione civile come definite dall'art. 3, L.R. 45/95 svolte                  
direttamente in convenzione (artt. 3, 16, L.R. 19 aprile 1995, n.               
45)" del Bilancio per l'esercizio 2001 che e' stato dotato della                
necessaria disponibilita';                                                      
3) di dare atto che ai sensi dell'art. 61 della L.R. 31/77 come                 
sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94 ed in applicazione della               
delibera 2541/95 il Responsabile del Servizio protezione civile                 
provvedera', con propri atti formali, alla liquidazione della spesa             
di cui al precedente punto 1) nel seguente modo:                                
- una anticipazione pari al 50% alla data di approvazione della                 
presente deliberazione, previa sottoscrizione della convenzione di              
cui sopra ed a presentazione di dichiarazione di avvenuto avvio dei             
lavori, mentre la restante somma, fino al saldo, sara' liquidata su             
presentazione di una dettagliata rendicontazione delle spese                    
sostenute con allegata la relativa documentazione di spese da parte             
del Presidente dell'associazione di volontariato;                               
4) di approvare l'allegato schema tipo di convenzione, quale parte              
integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che il                   
Responsabile del Servizio regionale competente, ai sensi della L.R.             
41/92, e successive modifiche, provvedera' alla sottoscrizione dello            
stesso.                                                                         
ALLEGATO A                                                                      
Schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna e l'Associazione               
"Gruppo Alpini di Casalecchio di Reno" Sezione ANA                              
bolognese-romagnola per la realizzazione primo stralcio struttura               
logistica per assistenza alla popolazione                                       
L'anno . . . . . addi' . . . . . del mese di . . . . . . . . . . in             
Bologna presso i locali del Servizio di Protezione civile regionale             
di Viale Silvani n. 6 - Bologna in esecuzione della giusta                      
deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . . .           
fra                                                                             
Regione Emilia-Romagna (che in seguito sara' chiamata Ente)                     
rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione civile . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . ., che agisce per conto e in nome               
della Regione Emilia-Romagna                                                    
l'organizzazione di volontariato "Gruppo Alpini di Casalecchio di               
Reno" che in seguito sara' chiamata "Organizzazione", partita                   
IVA/codice fiscale . . . . . . . . . . . ., con sede legale in . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . .           
. . ., iscritta nel Registro regionale del volontariato in data . . .           
. . . . ., con atto del . . . . . . . . , rappresentata da . . . . .            
. . . . . . . . . . ., nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. in qualita' di legale rappresentante dell'Organizzazione stessa               
premesso:                                                                       
- che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 45/95 disciplina le                 
funzioni regionali in materia di protezione civile in attuazione                
della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;                                           
- che la Regione, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla           
sopracitata legge, favorisce la stipulazione di apposite convenzioni            
con soggetti pubblici e privati tra i quali le organizzazioni di                
volontariato iscritte nel Registro regionale del volontariato al fine           
di assicurare una pronta disponibilita' di particolari attrezzature,            
mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare nelle fasi             
di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di                   
protezione civile;                                                              
- che con atto deliberativo della Giunta regionale n. 2320 del 10               
dicembre 1998 e' stato approvato il progetto per la costituzione                
della colonna mobile del volontariato di protezione civile;                     
- che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e             
la funzione dell'attivita' di volontariato come espressione di                  
partecipazione, solidarieta' e pluralismo promuovendone lo sviluppo             
nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento           
delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate            
dallo Stato e dagli Enti pubblici;                                              
- che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,            
cogliendo la novita' del volontariato nel quadro sociale, promuove un           
atteggiamento di disponibilita' e flessibilita' tra il volontariato,            
sempre piu' volto a cogliere la complessa e ricca trama della                   
solidarieta' contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che,               
accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea            
spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno           
sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai            
bisogni e all'attesa della gente,                                               
si conviene e si stipula quanto segue:                                          
Art. 1                                                                          
La presente convenzione ha come obiettivo la realizzazione di una               
struttura logistica per l'assistenza alla popolazione in situazioni             
di emergenza.                                                                   
Art. 2                                                                          
Per la realizzazione del secondo stralcio del progetto indicato                 
all'art. 1) la Regione Emilia-Romagna si impegna a concedere un                 
finanziamento di Lire 100.000.000 con fondi stanziati per l'anno                
2001, a titolo di copertura di parte delle spese che verranno                   
sostenute.                                                                      
Art. 3                                                                          
Il Servizio regionale di Protezione civile provvedera' alla                     
liquidazione del finanziamento con le seguenti modalita':                       
- una anticipazione pari al 50% alla data di approvazione della                 
presente deliberazione, previa sottoscrizione della convenzione di              
cui sopra ed a presentazione di dichiarazione di avvenuto avvio del             
progetto, mentre la restante somma, fino al saldo, sara' liquidata su           
presentazione di una dettagliata rendicontazione delle spese                    
sostenute con allegata la relativa documentazione di spesa da parte             
del Presidente dell'associazione di volontariato;                               
Art. 4                                                                          
L'Organizzazione garantisce di:                                                 
- seguire, in collaborazione con l'Associazione nazionale pubblica              
assistenza Emilia-Romagna (ANPAS) e l'Associazione Guide scouts                 
cattolici italiani Emilia-Romagna (AGESCI) un progetto e la                     
realizzazione di una struttura per l'assistenza alla popolazione in             
situazioni di emergenza;                                                        
- fornire, con il contributo delle associazioni sopra indicate, un              
numero sufficiente di volontari per la sua gestione;                            
- provvedere agli acquisti delle attrezzature necessarie, per la                
realizzazione del secondo stralcio, entro l'anno 2002;                          
- tenere una corretta contabilizzazione delle spese sostenute e a               
inventariare le attrezzature e mezzi previsti nel progetto.                     
Art. 5                                                                          
La presente convenzione decorre dalla data di approvazione della                
deliberazione della Giunta n. . . . . . del . . . . . . . . . . e ha            
la durata di un anno, in base ai risultati conseguiti nella fase di             
realizzazione del secondo stralcio e alle esigenze del progetto,                
potra' essere rinnovata mediante apposita nuova convenzione.                    
Il finanziamento potra' essere adeguato annualmente sulla base delle            
esigenze di realizzazione del progetto e delle disponibilita' di                
bilancio.                                                                       
Art. 6                                                                          
La presente convenzione, redatta in duplice originale, e' esente                
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.             
8, comma 1 della Legge 266/91.                                                  
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  IL PRESIDENTE                                    
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  PRO-TEMPORE                                       
PROTEZIONE CIVILE  PER L'ORGANIZZAZIONE                                         
. . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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