DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2001, n. 2645
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione Gruppo Alpini di Casalecchio di Reno - Sezione ANA bolognese-romagnola per la realizzazione secondo stralcio struttura logistica per assistenza alla popolazione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di assegnare e concedere, sulla base di quanto indicato in
premessa, al "Gruppo Alpini di Casalecchio di Reno", della Sezione
ANA bolognese-romagnola, di Casalecchio di Reno (BO) un finanziamento
a titolo di copertura di parte delle spese che verranno sostenute
fino ad un importo massimo di Lire 100.000.000 (pari a Euro
51.645,69) per la realizzazione del secondo stralcio, di una
struttura preventivamente organizzata ed attrezzata nella logistica
per l'assistenza alla popolazione e l'assistenza sanitaria negli
interventi di soccorso in occasione di macro-calamita' la cui spesa
presunta preventivata ammonta a Lire 167.000.000 (pari a Euro
86.248,30);
2) di imputare la spesa di Lire 100.000.000 (pari a Euro 51.645,69)
al n. 4786 di impegno sul Capitolo 47103 "Spese per le attivita' di
Protezione civile come definite dall'art. 3, L.R. 45/95 svolte
direttamente in convenzione (artt. 3, 16, L.R. 19 aprile 1995, n.
45)" del Bilancio per l'esercizio 2001 che e' stato dotato della
necessaria disponibilita';
3) di dare atto che ai sensi dell'art. 61 della L.R. 31/77 come
sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94 ed in applicazione della
delibera 2541/95 il Responsabile del Servizio protezione civile
provvedera', con propri atti formali, alla liquidazione della spesa
di cui al precedente punto 1) nel seguente modo:
- una anticipazione pari al 50% alla data di approvazione della
presente deliberazione, previa sottoscrizione della convenzione di
cui sopra ed a presentazione di dichiarazione di avvenuto avvio dei
lavori, mentre la restante somma, fino al saldo, sara' liquidata su
presentazione di una dettagliata rendicontazione delle spese
sostenute con allegata la relativa documentazione di spese da parte
del Presidente dell'associazione di volontariato;
4) di approvare l'allegato schema tipo di convenzione, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che il
Responsabile del Servizio regionale competente, ai sensi della L.R.
41/92, e successive modifiche, provvedera' alla sottoscrizione dello
stesso.
ALLEGATO A
Schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna e l'Associazione
"Gruppo Alpini di Casalecchio di Reno" Sezione ANA
bolognese-romagnola per la realizzazione primo stralcio struttura
logistica per assistenza alla popolazione
L'anno . . . . . addi' . . . . . del mese di . . . . . . . . . . in
Bologna presso i locali del Servizio di Protezione civile regionale
di Viale Silvani n. 6 - Bologna in esecuzione della giusta
deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . . .
fra
Regione Emilia-Romagna (che in seguito sara' chiamata Ente)
rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione civile . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ., che agisce per conto e in nome
della Regione Emilia-Romagna
l'organizzazione di volontariato "Gruppo Alpini di Casalecchio di
Reno" che in seguito sara' chiamata "Organizzazione", partita
IVA/codice fiscale . . . . . . . . . . . ., con sede legale in . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . .
. . ., iscritta nel Registro regionale del volontariato in data . . .
. . . . ., con atto del . . . . . . . . , rappresentata da . . . . .
. . . . . . . . . . ., nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. in qualita' di legale rappresentante dell'Organizzazione stessa
premesso:
- che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 45/95 disciplina le
funzioni regionali in materia di protezione civile in attuazione
della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- che la Regione, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla
sopracitata legge, favorisce la stipulazione di apposite convenzioni
con soggetti pubblici e privati tra i quali le organizzazioni di
volontariato iscritte nel Registro regionale del volontariato al fine
di assicurare una pronta disponibilita' di particolari attrezzature,
mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare nelle fasi
di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di
protezione civile;
- che con atto deliberativo della Giunta regionale n. 2320 del 10
dicembre 1998 e' stato approvato il progetto per la costituzione
della colonna mobile del volontariato di protezione civile;
- che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e
la funzione dell'attivita' di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarieta' e pluralismo promuovendone lo sviluppo
nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento
delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate
dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,
cogliendo la novita' del volontariato nel quadro sociale, promuove un
atteggiamento di disponibilita' e flessibilita' tra il volontariato,
sempre piu' volto a cogliere la complessa e ricca trama della
solidarieta' contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che,
accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea
spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno
sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai
bisogni e all'attesa della gente,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
La presente convenzione ha come obiettivo la realizzazione di una
struttura logistica per l'assistenza alla popolazione in situazioni
di emergenza.
Art. 2
Per la realizzazione del secondo stralcio del progetto indicato
all'art. 1) la Regione Emilia-Romagna si impegna a concedere un
finanziamento di Lire 100.000.000 con fondi stanziati per l'anno
2001, a titolo di copertura di parte delle spese che verranno
sostenute.
Art. 3
Il Servizio regionale di Protezione civile provvedera' alla
liquidazione del finanziamento con le seguenti modalita':
- una anticipazione pari al 50% alla data di approvazione della
presente deliberazione, previa sottoscrizione della convenzione di
cui sopra ed a presentazione di dichiarazione di avvenuto avvio del
progetto, mentre la restante somma, fino al saldo, sara' liquidata su
presentazione di una dettagliata rendicontazione delle spese
sostenute con allegata la relativa documentazione di spesa da parte
del Presidente dell'associazione di volontariato;
Art. 4
L'Organizzazione garantisce di:
- seguire, in collaborazione con l'Associazione nazionale pubblica
assistenza Emilia-Romagna (ANPAS) e l'Associazione Guide scouts
cattolici italiani Emilia-Romagna (AGESCI) un progetto e la
realizzazione di una struttura per l'assistenza alla popolazione in
situazioni di emergenza;
- fornire, con il contributo delle associazioni sopra indicate, un
numero sufficiente di volontari per la sua gestione;
- provvedere agli acquisti delle attrezzature necessarie, per la
realizzazione del secondo stralcio, entro l'anno 2002;
- tenere una corretta contabilizzazione delle spese sostenute e a
inventariare le attrezzature e mezzi previsti nel progetto.
Art. 5
La presente convenzione decorre dalla data di approvazione della
deliberazione della Giunta n. . . . . . del . . . . . . . . . . e ha
la durata di un anno, in base ai risultati conseguiti nella fase di
realizzazione del secondo stralcio e alle esigenze del progetto,
potra' essere rinnovata mediante apposita nuova convenzione.
Il finanziamento potra' essere adeguato annualmente sulla base delle
esigenze di realizzazione del progetto e delle disponibilita' di
bilancio.
Art. 6
La presente convenzione, redatta in duplice originale, e' esente
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.
8, comma 1 della Legge 266/91.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IL PRESIDENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRO-TEMPORE
PROTEZIONE CIVILE PER L'ORGANIZZAZIONE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .