LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE
CAPO III
Disciplina transitoria
Art. 13
Disciplina transitoria
1. Fino alla data di stipulazione delle convenzioni di cui
all'articolo 8, ovvero fino al momento in cui la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso non siano assunti
direttamente dalla Regione, le relative attivita' continuano ad
essere svolte dall'Amministrazione Finanziaria, secondo quanto
disposto dal DLgs 15 dicembre 1997, n. 446.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 21 dicembre 2001 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
Il DLgs n. 446 del 1997 e' citato alla nota all'art. 1.
LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge d'iniziativa:
- della Giunta regionale deliberazione n. 2422 del 16 novembre 2001;
oggetto consiliare n. 2259 (VII legislatura), con richiesta di
dichiarazione dell'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 4 dicembre 2001;
- dei consiglieri Tassi, Aimi, Bignami e Lodi presentato in data 22
novembre 2001; oggetto consiliare n. 2281 (VII legislatura); con
richiesta di dichiarazione dell'urgenza, approvata dal Consiglio
regionale nella seduta del 4 dicembre 2001;
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione, rispettivamente nel n. 137 e n. 138 in data 10 dicembre
2001.
- assegnati alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio
Programmazione Affari generali".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 19 del 12
dicembre 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Gilli;
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19
dicembre 2001, atto n. 57/2001.