LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE
CAPO II
Disposizioni in materia di sistema informativo tributario e fiscale
regionale
Art. 11
Sistema informativo tributario e fiscale regionale
1. Il sistema informativo tributario e fiscale regionale, costituito
dall'insieme dei dati e delle notizie a rilevanza fiscale, ha lo
scopo di consentire alla Regione la disponibilita' ed il trattamento
di tutti i dati necessari alla piena attuazione della propria
autonomia tributaria.
2. La Regione, al fine di coordinare la propria attivita' impositiva
con quella degli altri Enti, di creare archivi regionali condivisi,
di definire procedure amministrative uniformi, promuove
l'interscambio di informazioni con l'Amministrazione finanziaria
dello Stato, con gli Enti locali e con gli altri Enti pubblici
detentori di banche dati utili alla completa definizione del sistema
informativo tributario e fiscale regionale. A tale fine, la Giunta
regionale assume i provvedimenti necessari alla costituzione e alla
partecipazione ad organismi tecnici o alla stipula di appositi
protocolli d'intesa.