REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE

                  CAPO II                                                       
Disposizioni in materia di sistema informativo tributario e fiscale             
regionale                                                                       
          Art. 11                                                               
Sistema informativo tributario e fiscale regionale                              
1. Il sistema informativo tributario e fiscale regionale, costituito            
dall'insieme dei dati e delle notizie a rilevanza fiscale, ha lo                
scopo di consentire alla Regione la disponibilita' ed il trattamento            
di tutti i dati necessari alla piena attuazione della propria                   
autonomia tributaria.                                                           
2. La Regione, al fine di coordinare la propria attivita' impositiva            
con quella degli altri Enti, di creare archivi regionali condivisi,             
di definire procedure amministrative uniformi, promuove                         
l'interscambio di informazioni con l'Amministrazione finanziaria                
dello Stato, con gli Enti locali e con gli altri Enti pubblici                  
detentori di banche dati utili alla completa definizione del sistema            
informativo tributario e fiscale regionale. A tale fine, la Giunta              
regionale assume i provvedimenti necessari alla costituzione e alla             
partecipazione ad organismi tecnici o alla stipula di appositi                  
protocolli d'intesa.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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