REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE

                    CAPO I                                                      
Disposizioni in materia di imposta regionale                                    
sulle attivita' produttive (IRAP)                                               
          Art. 10                                                               
Rinvio alla disciplina delle imposte sui redditi                                
1. Per quanto non previsto da leggi regionali o statali all'imposta             
regionale sulle attivita' produttive si applicano le disposizioni               
relative alle imposte sui redditi.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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