REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE
CAPO I Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) Art. 10 Rinvio alla disciplina delle imposte sui redditi 1. Per quanto non previsto da leggi regionali o statali all'imposta regionale sulle attivita' produttive si applicano le disposizioni relative alle imposte sui redditi.