LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE
CAPO I
Disposizioni in materia di imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP)
Art. 8
Gestione del tributo
1. La gestione delle attivita' di cui all'articolo 2, per
l'espletamento, in tutto o in parte, della liquidazione,
dell'accertamento e riscossione dell'imposta, nonche'
dell'accertamento delle violazioni, dell'irrogazione delle sanzioni,
del contenzioso, dei rimborsi, dell'assistenza al contribuente, ivi
compreso il diritto di interpello, puo' avvenire:
a) tramite i servizi esistenti nell'ambito della struttura
organizzativa regionale e secondo le vigenti procedure;
b) tramite l'Agenzia delle entrate, mediante la stipula di
convenzioni.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, adottata
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a
definire l'opzione tra le modalita' di gestione del tributo previste
al comma 1, stipulando contestualmente la convenzione con l'Agenzia
delle entrate nell'ipotesi prevista dalla lettera b).