REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE

                    CAPO I                                                      
Disposizioni in materia di imposta regionale                                    
sulle attivita' produttive (IRAP)                                               
          Art. 8                                                                
Gestione del tributo                                                            
1. La gestione delle attivita' di cui all'articolo 2, per                       
l'espletamento, in tutto o in parte, della liquidazione,                        
dell'accertamento e riscossione dell'imposta, nonche'                           
dell'accertamento delle violazioni, dell'irrogazione delle sanzioni,            
del contenzioso, dei rimborsi, dell'assistenza al contribuente, ivi             
compreso il diritto di interpello, puo' avvenire:                               
a) tramite i servizi esistenti nell'ambito della struttura                      
organizzativa regionale e secondo le vigenti procedure;                         
b) tramite l'Agenzia delle entrate, mediante la stipula di                      
convenzioni.                                                                    
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, adottata             
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a                   
definire l'opzione tra le modalita' di gestione del tributo previste            
al comma 1, stipulando contestualmente la convenzione con l'Agenzia             
delle entrate nell'ipotesi prevista dalla lettera b).                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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