REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE

                    CAPO I                                                      
Disposizioni in materia di imposta regionale                                    
sulle attivita' produttive (IRAP)                                               
          Art. 6                                                                
Determinazione dell'aliquota                                                    
1. La Regione ha facolta' di variare con propria legge l'aliquota di            
imposta nei limiti di quanto previsto dalla normativa statale, anche            
differenziandola per settori di attivita' e per categorie di soggetti           
passivi.                                                                        
2. La legge regionale che dispone variazioni di aliquota deve entrare           
in vigore entro il 31 dicembre ed ha effetto a partire dal periodo              
d'imposta successivo a quello in corso a tale data.                             
3. Laddove non intervenga il provvedimento di cui al comma 1 si                 
intendono confermate le aliquote in vigore per il periodo di imposta            
precedente.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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