LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE
CAPO I
Disposizioni in materia di imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP)
Art. 6
Determinazione dell'aliquota
1. La Regione ha facolta' di variare con propria legge l'aliquota di
imposta nei limiti di quanto previsto dalla normativa statale, anche
differenziandola per settori di attivita' e per categorie di soggetti
passivi.
2. La legge regionale che dispone variazioni di aliquota deve entrare
in vigore entro il 31 dicembre ed ha effetto a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso a tale data.
3. Laddove non intervenga il provvedimento di cui al comma 1 si
intendono confermate le aliquote in vigore per il periodo di imposta
precedente.