LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE
CAPO I
Disposizioni in materia di imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP)
Art. 4
Riscossione dell'imposta
1. L'imposta dovuta e' riscossa mediante versamento del soggetto
passivo da eseguire con le modalita' e nei termini stabiliti per le
imposte sui redditi. Restano ferme le disposizioni di cui all'art.
30, comma 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
relativi provvedimenti di attuazione per quanto concerne i versamenti
da parte degli Enti pubblici.
2. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla
base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle
imposte sui redditi.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
Il testo del comma 5 dell'art. 30 del DLgs n. 446 del 1997, citato
alla nota all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 30 - Riscossione dell'imposta e versamento in acconto
omissis
5. In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che determinano
la base imponibile ai sensi dell'articolo 10-bis), comma 1, versano
l'acconto mensilmente, con le modalita' e nei termini stabiliti con
decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante
dall'applicazione dell'aliquota prevista nell'articolo 16, comma 2,
all'ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese
precedente. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta a ciascuna
Regione sia pari o inferiore a Lire 20.000, l'obbligo di versamento
rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma
complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo.
omissis".