LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE
CAPO I
Disposizioni in materia di imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP)
Art. 3
Principi generali
1. L'azione della Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni
connesse alla titolarita' dell'imposta, si ispira ai seguenti
principi:
a) economicita', efficienza ed efficacia;
b) semplificazione delle procedure di applicazione dell'imposta e
collaborazione nei rapporti con il contribuente;
c) contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale;
d) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta con quelle
delle altre Regioni, dello Stato e degli Enti locali;
e) trasparenza e massima informazione nei confronti del contribuente.
2. La Regione e il soggetto al quale siano eventualmente affidate, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, le attivita' relative alla gestione
del tributo, uniformano la propria condotta alle disposizioni di cui
alla Legge 27 luglio 2000, n.212, recante "Disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente".