REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE

                    CAPO I                                                      
Disposizioni in materia di imposta regionale                                    
sulle attivita' produttive (IRAP)                                               
          Art. 3                                                                
Principi generali                                                               
1. L'azione della Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni                
connesse alla titolarita' dell'imposta, si ispira ai seguenti                   
principi:                                                                       
a) economicita', efficienza ed efficacia;                                       
b) semplificazione delle procedure di applicazione dell'imposta e               
collaborazione nei rapporti con il contribuente;                                
c) contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale;                             
d) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta con quelle           
delle altre Regioni, dello Stato e degli Enti locali;                           
e) trasparenza e massima informazione nei confronti del contribuente.           
2. La Regione e il soggetto al quale siano eventualmente affidate, ai           
sensi dell'articolo 8, comma 1, le attivita' relative alla gestione             
del tributo, uniformano la propria condotta alle disposizioni di cui            
alla Legge 27 luglio 2000,  n.212, recante "Disposizioni in materia             
di statuto dei diritti del contribuente".                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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