LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE
CAPO I
Disposizioni in materia di imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP)
Art. 2
Titolarita' dell'imposta
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2002
sono di competenza della Regione, quale Ente titolare del tributo, la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione dell'IRAP,
l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, il
contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi.