LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 48
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) E DI SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO E FISCALE REGIONALE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
CAPO I - Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP)
Art. 1 - Finalita'
Art. 2 - Titolarita' dell'imposta
Art. 3 - Principi generali
Art. 4 - Riscossione dell'imposta
Art. 5 - Accertamento dell'imposta
Art. 6 - Determinazione dell'aliquota
Art. 7 - Determinazione dell'aliquota IRAP per ONLUS e
cooperative sociali
Art. 8 - Gestione del tributo
Art. 9 - Titolarita' dei dati IRAP
Art. 10 - Rinvio alla disciplina delle imposte sui redditi
CAPO II - Disposizioni in materia di sistema informativo tributario e
fiscale regionale
Art. 11 - Sistema informativo tributario e fiscale
regionale
Art. 12 - Trattamento dei dati
CAPO III - Disciplina transitoria
Art. 13 - Disciplina transitoria
CAPO I
Disposizioni in materia di imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP)
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, e
nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi,
l'esercizio delle competenze regionali relative all'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP), nonche' le connesse procedure
applicative.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il DLgs 15 dicembre 1997, n. 446 concerne Istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina dei tributi locali.