LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 47
DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 21 dicembre 2001 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto e' il seguente:
"Art. 31
omissis
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 2697 del 3 dicembre 2001; oggetto consiliare n. 2322 (VII
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 4 dicembre 2001;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 140 in data 11 dicembre 2001;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio e
Ambiente e Trasporti" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 12 del 12
dicembre 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Cotti;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre
2001, atto n. 56/2001.