LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 47
DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Art. 4
Modifiche all'art. 45 della L.R. n. 20 del 2000
1. All'articolo 45 della L.R. n. 20 del 2000 i commi 2 e 3 sono
sostituiti dai seguenti:
"2. La pubblicazione prevista per i provvedimenti amministrativi
adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, di cui al comma 1,
e' effettuata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Alle Province sono conferiti i compiti di designazione e nomina
dei componenti delle Commissioni competenti alla determinazione del
valore agricolo, di cui all'articolo 41 del DPR n. 327 del 2001,
nonche' di disciplina del funzionamento delle stesse. A tali
Commissioni sono demandati altresi' i compiti in materia di
quantificazione delle sanzioni in caso di abusi edilizi, gia'
attribuiti dalla legislazione statale alle Agenzie del territorio.".
NOTE ALL'ART. 4
Rubrica
1) La L.R. n. 20 del 2000 e' citata alla nota alla rubrica dell'art.
1.
Comma 1
2) Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 45 della L.R. n. 20 del 2000,
citata alla nota alla rubrica dell'art. 1, era il seguente:
"Art. 45 - Conferimento di funzioni in materia di espropriazione per
pubblica utilita'
omissis
2. I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate,
limitatamente alle autorizzazioni di occupazione temporanea e di
urgenza, alla determinazione delle indennita' provvisorie di
esproprio, alla pronuncia di esproprio ed allo svincolo delle
indennita' depositate nella Cassa depositi e prestiti, sono
comunicati alla Regione e pubblicati per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione medesima.
3. Le Commissioni di cui all'art. 16 della Legge n. 865 del 1971,
come modificato dal comma 4 dell'art. 14 della Legge n. 10 del 1977,
sono istituite dal Consiglio regionale ed hanno sede presso le
Province, cui sono conferiti i compiti di designazione e nomina dei
componenti, nonche' di disciplina del loro funzionamento, anche
attraverso l'articolazione in sottocommissioni. A tali Commissioni
sono demandati altresi' i compiti gia' attribuiti agli Uffici Tecnici
erariali dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 relativi
all'applicazione delle sanzioni previste dalla medesima legge.
omissis".