REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 47

DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

                 TITOLO II                                                      
          DISPOSIZIONI IN MATERIA                                               
          DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'                               
          Art. 4                                                                
Modifiche all'art. 45 della L.R. n. 20 del 2000                                 
1. All'articolo 45 della L.R. n. 20 del 2000 i commi 2 e 3 sono                 
sostituiti dai seguenti:                                                        
"2. La pubblicazione prevista per i provvedimenti amministrativi                
adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, di cui al comma 1,             
e' effettuata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.              
3. Alle Province sono conferiti i compiti di designazione e nomina              
dei componenti delle Commissioni competenti alla determinazione del             
valore agricolo, di cui all'articolo 41 del DPR n. 327 del 2001,                
nonche' di disciplina del funzionamento delle stesse. A tali                    
Commissioni sono demandati altresi' i compiti in materia di                     
quantificazione delle sanzioni in caso di abusi edilizi, gia'                   
attribuiti dalla legislazione statale alle Agenzie del territorio.".            
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Rubrica                                                                         
1) La L.R. n. 20 del 2000 e' citata alla nota alla rubrica dell'art.            
1.                                                                              
Comma 1                                                                         
2) Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 45 della L.R. n. 20 del 2000,             
citata alla nota alla rubrica dell'art. 1, era il seguente:                     
"Art. 45 - Conferimento di funzioni in materia di espropriazione per            
pubblica utilita'                                                               
omissis                                                                         
2. I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate,              
limitatamente alle autorizzazioni di occupazione temporanea e di                
urgenza, alla determinazione delle indennita' provvisorie di                    
esproprio, alla pronuncia di esproprio ed allo svincolo delle                   
indennita' depositate nella Cassa depositi e prestiti, sono                     
comunicati alla Regione e pubblicati per estratto nel Bollettino                
Ufficiale della Regione medesima.                                               
3. Le Commissioni di cui all'art. 16 della Legge n. 865 del 1971,               
come modificato dal comma 4 dell'art. 14 della Legge n. 10 del 1977,            
sono istituite dal Consiglio regionale ed hanno sede presso le                  
Province, cui sono conferiti i compiti di designazione e nomina dei             
componenti, nonche' di disciplina del loro funzionamento, anche                 
attraverso l'articolazione in sottocommissioni. A tali Commissioni              
sono demandati altresi' i compiti gia' attribuiti agli Uffici Tecnici           
erariali dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 relativi                           
all'applicazione delle sanzioni previste dalla medesima legge.                  
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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