LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 47
DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Art. 3
Delega di funzioni in materia di espropriazione
per pubblica utilita'
1. Dall'entrata in vigore del DPR 8 giugno 2001, n. 327 recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'" e fino
all'emanazione della legge regionale di disciplina della materia,
restano ferme le deleghe ai Comuni di funzioni in materia di
espropriazione per pubblica utilita', relativamente alle opere
pubbliche o di pubblica utilita' della Regione e a quelle trasferite
o delegate alla stessa.