REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 47

DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
                 TITOLO I                                                       
            DIFFERIMENTO DI TERMINI                                             
          Art. 1                                                                
Modifiche all'art. 43 della L.R. n. 20 del 2000                                 
1. Il comma 6, dell'art. 43 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 recante             
"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", e'                   
sostituito dai seguenti commi:                                                  
"6. Gli strumenti di cui al comma 5 possono essere predisposti e                
adottati entro il termine perentorio dell'11 aprile 2003. Per i                 
Comuni dotati di PRG, o sua variante generale, approvato in data                
successiva all'11 aprile 2002, ai sensi dell'art. 42 della presente             
legge, tale termine perentorio e' stabilito in un anno dalla data di            
approvazione del medesimo piano.                                                
6 bis. Gli strumenti di cui al comma 5 sono approvati con le                    
procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L.R.            
n. 47 del 1978. Rimane fermo l'obbligo di adeguamento degli strumenti           
cosi' formati entro dieci anni dalla data di approvazione del PRG               
ovvero nei termini definiti dal PTCP ai sensi del comma 4 dell'art.             
26.".                                                                           
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 24 marzo 2000, n. 20 concerne Disciplina generale sulla              
tutela e l'uso del territorio.                                                  
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 6 dell'art. 43 della L.R. 20/00, era il                   
seguente:                                                                       
"Art. 43 - Adeguamento dei piani provinciali e comunali alla presente           
legge                                                                           
omissis                                                                         
6. Gli strumenti di cui al comma 5 possono essere predisposti entro             
due anni dall'entrata in vigore della presente legge e sono approvati           
con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15                
della L.R. 47/78. Rimane fermo l'obbligo di adegumento degli                    
strumenti cosi' formati entro dieci anni dalla data di approvazione             
del PRG ovvero nei termini definiti dal PTCP ai sensi del comma 4               
dell'art. 26.".                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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