LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 47
DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
DIFFERIMENTO DI TERMINI
Art. 1
Modifiche all'art. 43 della L.R. n. 20 del 2000
1. Il comma 6, dell'art. 43 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 recante
"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", e'
sostituito dai seguenti commi:
"6. Gli strumenti di cui al comma 5 possono essere predisposti e
adottati entro il termine perentorio dell'11 aprile 2003. Per i
Comuni dotati di PRG, o sua variante generale, approvato in data
successiva all'11 aprile 2002, ai sensi dell'art. 42 della presente
legge, tale termine perentorio e' stabilito in un anno dalla data di
approvazione del medesimo piano.
6 bis. Gli strumenti di cui al comma 5 sono approvati con le
procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L.R.
n. 47 del 1978. Rimane fermo l'obbligo di adeguamento degli strumenti
cosi' formati entro dieci anni dalla data di approvazione del PRG
ovvero nei termini definiti dal PTCP ai sensi del comma 4 dell'art.
26.".
NOTE ALL'ART. 1
Rubrica
1) La L.R. 24 marzo 2000, n. 20 concerne Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio.
Comma 1
2) Il testo del comma 6 dell'art. 43 della L.R. 20/00, era il
seguente:
"Art. 43 - Adeguamento dei piani provinciali e comunali alla presente
legge
omissis
6. Gli strumenti di cui al comma 5 possono essere predisposti entro
due anni dall'entrata in vigore della presente legge e sono approvati
con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15
della L.R. 47/78. Rimane fermo l'obbligo di adegumento degli
strumenti cosi' formati entro dieci anni dalla data di approvazione
del PRG ovvero nei termini definiti dal PTCP ai sensi del comma 4
dell'art. 26.".