CIRCOLARE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 12 novembre 2001, n. 22
Aggiornamento dei Centri individuati con Circolare regionale 13/99, che possono formulare diagnosi e piano terapeutico per i farmaci di cui all'Allegato 2 al Decreto 22 dicembre 2000 "Revisione delle note riportate nel Provvedimento 30/12/1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni"
La Circolare regionale 13/99 ha individuato i Centri idonei alla
formulazione della diagnosi e del piano terapeutico previsti per i
farmaci di costo elevato destinati alla cura di patologie severe di
cui al Provvedimento CUF 7 agosto 1998.
Con il provvedimento 22 dicembre 2000 di revisione delle note CUF
(Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 7 del 10/1/2001), la CUF ha
ribadito la necessita', per la maggior parte dei farmaci elencati
nell'Allegato 2 del Provvedimento, alcuni dei quali non sono soggetti
a nota CUF, dell'obbligo della prescrizione solo su diagnosi e piano
terapeutico di centri specializzati, universitari o delle Aziende
sanitarie.
La prescrizione di questi medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale da parte del medico di famiglia e' possibile solo sulla
base del piano terapeutico fornito dai Centri specialistici
individuati (art. 1 del Decreto 8 giugno 2001).
Per i farmaci e' prevista la possibilita' di distribuzione diretta
anche da parte di strutture pubbliche, previa prescrizione su piano
terapeutico, quando la complessita' clinica e gestionale della
patologia trattata prevvede un periodico ricorso alla struttura.
Nel rispetto dei criteri formulati nel 1999 per l'individuazione dei
Centri nonche' sulla base della revisione apportata alle note CUF con
il provvedimento 22 dicembre 2000, sono pervenute, dalle Aziende
sanitarie della regione, le proposte in merito all'identificazione
dei centri di riferimento ed alla segnalazione dei Centri delegati
(cfr. note regionali prot. 5912 del 9 febbraio 2001 e prot. 30778 del
10 luglio 2001).
Si riporta, pertanto, in allegato l'elenco dei Centri regionali di
riferimento e delegati che possono formulare diagnosi e piano
terapeutico per i farmaci dell'Allegato 2 al Provvedimento CUF 22
dicembre 2000. Tale elenco sostituisce a tutti gli effetti quello di
cui alla Circolare regionale n. 13 del 1999.
Si ritiene utile ribadire che restano validi i principi indicati nel
testo della Circolare n. 13 del 1999 in merito ai compiti affidati ai
Centri individuati, di seguito richiamti.
Protocolli terapeutici
I responsabili dei Centri di riferimento sono tenuti all'adozione e
revisione dei protocolli terapeutici per tutti i farmaci di cui
all'elenco dell'Allegato 2 al Provvedimento CUF 22 dicembre 2000. E'
stato chiesto di inviare copia all'Assessorato dei protocolli per i
farmaci delle note CUF 32 (interferoni), 39 (ormone somatotropo), 51
(inibitori LHRH), 56 (antibiotici), 74 (follitropina) e per i farmaci
antipsicotici.
Con il contributo della Commissione regionale del farmaco, i
protocolli sono valutati rispetto alla presenza dei requisiti minimi
che il protocollo terapeutico deve contenere: criteri di
eleggibilita' dei pazienti; durata e dosi del trattamento, in
relazione alla gravita' della patologia; aderenza ai contenuti delle
note CUF e alla scheda tecnica dei farmaci; modalita' di monitoraggio
dei parametri biochimici e degli effetti collaterali; criteri di
sospensione della terapia; riferimenti alla bibliografia essenziale.
Piani terapeutici
Il piano terapeutico e' necessario per la prescrizione sul territorio
e per l'erogazione diretta da parte delle strutture pubbliche. Deve
essere inviato contestualmente al medico di Medicina generale ed al
Dipartimento/Servizio farmaceutico dell'Azienda Unita' sanitaria
locale.
Le Aziende sanitarie sono tenute al monitoraggio dei piani
terapeutici definiti dai Centri di riferimento e dai Centri delegati,
effettuando verifiche sulla reale corrispondenza tra i piani
terapeutici rilasciati e le prescrizioni territoriali o le erogazioni
dirette dei farmaci.
Nel caso in cui si riscontrino prescrizioni prive di piano
terapeutico, quest'ultimo dovra' essere acquisito presso il medico
prescrittore. Sulla base della normativa vigente una prescrizione in
assenza di piano terapeutico e' prescrizione indebita.
In caso di non applicazione, da parte di un Centro delegato, dei
piani terapeutici definiti, puo' essere valutato l'annullamento
dell'autorizzazione rilasciata al Centro stesso.
Timbro o altro elemento conoscitivo
I Centri di riferimento e i Centri delegati devono dotarsi di un
timbro o altro elemento conoscitivo, da apporre sul piano
terapeutico, che consenta il riconoscimento della struttura
autorizzata sia in ambito regionale che extraregionale.
IL DIRETTORE GENERALE
Franco Rossi
(segue allegato fotografato)