REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2001, n. 1690

Accordo di programma per la riorganizzazione della mobilita' e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico per il triennio 2001/2003 - Bacino di Ferrara. Delega all'Assessore alla Mobilita' e Trasporti. Concessione contributi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che la L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del                    
trasporto pubblico regionale e locale" all'art. 12 prevede la stipula           
di Accordi di programma triennali con gli Enti locali e le loro                 
Agenzie locali per la mobilita' e il trasporto pubblico locale (art.            
19), ove siano state costituite e secondo le funzioni ad essa                   
attribuite, al fine di realizzare interventi per la riorganizzazione            
della mobilita' e la qualificazione dell'accesso ai servizi di                  
interesse pubblico;                                                             
- che l'"Atto di indirizzo generale in materia di programmazione e              
amministrazione del trasporto pubblico regionale per il triennio                
2001/2003" (art. 8, L.R. 30/98), approvato con delibera del Consiglio           
regionale n. 127 del 20 dicembre 2000, prevede l'attuazione dei                 
principi e degli indirizzi in esso contenuti in due momenti                     
fondamentali di concertazione tra la Regione e gli Enti locali:                 
rispettivamente il raggiungimento dell'Intesa tra Regione                       
Emilia-Romagna e gli Enti locali sui servizi minimi (art. 10, L.R.              
30/98) e la sottoscrizione di specifici Accordi di programma;                   
- che l'"Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e gli Enti locali sui             
servizi minimi" e' stata approvata con deliberazione della Giunta               
regionale n. 487 del 10 aprile 2001;                                            
- che nella suddetta deliberazione sono individuate, per ciascuno dei           
bacini provinciali:                                                             
- la quantita' complessiva dei servizi minimi autofilotranviari                 
programmati per il triennio 2001/2003,                                          
- la quantita' complessiva dei contributi regionali di esercizio a              
copertura degli oneri inerenti i suddetti servizi minimi per ciascuno           
degli anni del triennio 2001/2003,                                              
- la suddivisione delle risorse per ciascuno dei bacini provinciali e           
i beneficiari degli acconti mensili di cui all'art. 32, comma 9 della           
L.R. 30/98;                                                                     
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2001, n.           
500 avente ad oggetto "Criteri per la valutazione degli investimenti            
da inserire negli Accordi di programma di cui all'art. 12, comma 4              
della L.R. 30/98" con la quale sono state precisate le modalita' di             
attuazione, attraverso gli Accordi di programma, delle politiche                
triennali secondo gli indirizzi del Consiglio regionale orientati               
prioritariamente:                                                               
- alla riqualificazione della mobilita' urbana in termini di migliore           
accessibilita', sostenibilita' ambientale e sicurezza;                          
- alla realizzazione di infrastrutture per l'interscambio modale;               
- alla attuazione del sistema tariffario integrato;                             
atteso che in attuazione dei principi enunciati all'Atto di indirizzo           
sopracitato risulta opportuno stipulare un unico Accordo di programma           
per ogni bacino provinciale, con validita' dal 2001 fino al 31                  
dicembre 2003, sottoscritto da Regione, Provincia e dai Comuni con              
popolazione superiore ai 50.000 abitanti, come pure dall'Agenzia                
eventualmente costituita nel bacino provinciale stesso, ove ne abbia            
le funzioni;                                                                    
ritenuto che tale Accordo definisce la quantita' complessiva dei                
servizi minimi autofilotranviari programmata nel bacino per il                  
triennio 2001/2003, e che il contributo regionale annuo per la                  
copertura degli oneri relativi all'esercizio dei servizi minimi;                
riscontrato inoltre che lo stesso Accordo individua per ogni bacino,            
le politiche triennali, gli obiettivi specifici di miglioramento                
dell'equilibrio ambientale e di sostenibilita' economica del                    
servizio, le azioni concrete dei soggetti sottoscrittori,                       
coerentemente con gli indirizzi regionali, in materia di trasporto              
pubblico autofilotranviario e di mobilita' urbana, determinando                 
altresi' il concorso finanziario delle parti per gli investimenti da            
realizzare;                                                                     
rilevato che lo stesso Accordo individua le modalita' di monitoraggio           
dello stato di attuazione dello stesso, al fine di consentire la                
predisposizione annuale di una sintesi comparativa dei risultati                
conseguiti nei diversi bacini e dello stato di attuazione degli                 
interventi programmati, da parte dell'Agenzia trasporti pubblici                
regionali, cosi' come specificatamente indicato nell'Atto di                    
indirizzo;                                                                      
ritenuto di dover approvare l'"Accordo di programma per la                      
riorganizzazione della mobilita' e la qualificazione dell'accesso ai            
servizi di interesse per il pubblico per il triennio 2001/2003 -                
Bacino di Ferrara" nel testo riportato negli allegati parte                     
integrante della presente deliberazione, dando atto che gli allegati            
citati nell'Accordo stesso risultano conservati agli atti della                 
Agenzia trasporti pubblici della Regione e che alla sottoscrizione              
dell'Accordo stesso provvedera' l'Assessore alla Mobilita' e                    
Trasporti delegato a tale funzione;                                             
rilevato che con la propria citata deliberazione 487/01,                        
relativamente ai contributi sui servizi minimi del bacino di Ferrara:           
- al punto b) del dispositivo                                                   
si e' stabilito che il beneficiario dei contributi e' la Provincia di           
Ferrara per il periodo transitorio relativo ai primi 6 mesi dell'anno           
2001,                                                                           
- al punto e) del dispositivo                                                   
sono stati concessi, a norma dell'art. 32, comma 9 della L.R. 30/98,            
per il periodo transitorio, acconti mensili pari a Lire 1.783.385.462           
(pari a Euro 921.041,73) per un totale di Lire 10.700.312.772 (pari a           
Euro 5.526.250,35),                                                             
- al punto i) del dispositivo                                                   
da atto, che con successivo provvedimento, a seguito della                      
sottoscrizione degli Accordi di programma, la Giunta provvedera' alla           
definizione delle modalita', tempi, condizioni per la concessione dei           
contributi dopo il periodo transitorio, per le restanti 6 mensilita',           
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4 e dall'art.           
32, della L.R. 30/98;                                                           
considerato inoltre:                                                            
- che per il bacino di Ferrara il contributo sui servizi minimi per             
l'anno 2001 e' fissato in Lire 28.534.167.397 (pari a Euro                      
14.736.667,61);                                                                 
- che il beneficiario, per l'anno 2001, di detti contributi resta la            
Provincia di Ferrara, non essendo stata costituita l'"Agenzia locale            
per la mobilita' e il trasporto pubblico locale", ai sensi dell'art.            
19 della L.R. 30/98;                                                            
- che con il presente atto vengono fissate le rate mensili, dal                 
luglio al dicembre 2001, pari a 1/12 dell'importo concesso e il                 
conguaglio relativo al primo semestre 2001;                                     
ritenuto quindi, per ragioni di economicita' e semplificazione nella            
predisposizione dei provvedimenti amministrativi, a parziale modifica           
di quanto indicato al punto 1) della propria deliberazione 487/01, di           
procedere con il presente atto all'approvazione dell'Accordo di                 
programma e contestualmente alla concessione ed impegno del                     
contributo 2001 relativo al bacino di Ferrara, individuando il                  
beneficiario del contributo stesso, le rate mensili ed il conguaglio            
per le prime 6 mensilita' dei contributi sui servizi minimi, come di            
seguito indicato:                                                               
- concessione anno 2001 dei contributi per i servizi del bacino di              
Ferrara - Lire 28.534.167.397 (pari a Euro 14.736.667,61)                       
- beneficiario: Provincia di Ferrara                                            
- rata mensile (da luglio a dicembre) Lire 2.377.847.283 (pari a Euro           
1.228.055,63) per un totale complessivo di Lire 14.267.083.698 (pari            
a Euro 7.368.333,81)                                                            
- conguaglio relativo al primo semestre 2001 pari a Lire                        
3.566.770.927 (pari a Euro 1.842.083,45), derivante da 28.534.167.397           
(concessione) meno 10.700.312.772 (acconti gennaio-giugno 2001) meno            
14.267.083.698 (rate luglio-dicembre 2001) - (pari a Euro                       
14.736.667,61 - 5.526.250,35 - 7.368.333,81);dato atto:                         
- che gli oneri finanziari afferenti l'attuazione del presente                  
provvedimento, pari a 6 rate mensili 2001 per un totale di Lire                 
14.267.083.698 (pari a Euro 7.368.333,81) piu' il conguaglio relativo           
al primo semestre 2001 di Lire 3.566.770.927 (pari a Euro                       
1.842.083,45), pari complessivamente a Lire 17.833.854.625 (pari a              
Euro 9.210.417,26), trovano copertura sul Capitolo del Bilancio per             
l'esercizio finanziario 2001 n. 43225 "Contributi per il servizio di            
trasporto pubblico locale (Legge 10/4/1981, n. 151 - L.R. 1/12/1979,            
n. 45 e successive modificazioni e integrazioni - abrogate; art. 31,            
comma 2, lett. A), art. 32, art. 45, comma 2, art. 46, L.R. 2 ottobre           
1998, n. 30)";                                                                  
- che in relazione alla durata triennale dell'Accordo allegato parte            
integrante del presente atto, gli oneri a carico degli esercizi 2002            
e 2003 trovano copertura finanziaria, a norma della L.R. 10/01, sul             
Bilancio pluriennale 2001/2003 sul corrispondente Capitolo n. 43225             
del Bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e che alla concessione            
dei contributi si provvedera' con propri atti a norma dell'art. 32,             
comma 8, della L.R. 30/98, nonche', ricorrendo le condizioni di cui             
all'art. 57 della L.R. 31/77 e successive modificazioni,                        
all'assunzione dei relativi impegni di spesa;                                   
ritenuto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 57, comma 2,               
della L.R. 31/77 e successive modifiche e che pertanto l'impegno di             
spesa possa essere assunto con il presente atto;                                
viste le Leggi n. 9 e n. 10 del 18 aprile 2001;                                 
dato atto che in relazione a quanto sopra occorre pertanto provvedere           
all'impegno della spesa di cui trattasi per la somma di Lire                    
17.833.854.625 (pari a Euro 9.210.417,26);                                      
visti:                                                                          
- l'art. 34 del DLgs 267/00;                                                    
- i decreti legislativi 422/97 e 400/99;                                        
- la L.R. 30/98;                                                                
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 339 del 22 marzo 2001 di istituzione dell'Agenzia regionale                
trasporti pubblici, n. 391 del 27 marzo 2001 di conferimento                    
dell'incarico di Direttore dell'Agenzia al dott. ing. Bruno                     
Ginocchini e n. 486 del 10 aprile 2001 di definizione delle attivita'           
dell'Agenzia;                                                                   
- n. 187 del 10 marzo 1999, esecutiva avente per oggetto                        
"Approvazione del programma operativo Euro e attuazione dei progetti            
Normativa e atti amministrativi";                                               
dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare           
Territorio e Ambiente nella seduta del 31 luglio 2001, prot. n. 9334;           
dato atto inoltre dei pareri favorevoli espressi alla presente                  
delibera, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre             
1992, n. 41 e del punto 3.1 della deliberazione della Giunta                    
regionale n. 2541 del 4 luglio 1995:                                            
- di regolarita' tecnica, dal Responsabile del Servizio Mobilita'               
urbana e Trasporto locale, dott. ing. Gustavo Minguzzi;                         
- di legittimita', dal Direttore dell'Agenzia Trasporti pubblici                
dott. ing. Bruno Ginocchini;                                                    
- di regolarita' contabile, dal Responsabile del Servizio Ragioneria            
e Credito dott. Gianni Mantovani;                                               
su proposta dell'Assessore alla Mobilita' e Trasporti,                          
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare ad ogni effetto di legge, per le ragioni indicate in            
premessa, l'Accordo di programma per la riorganizzazione della                  
mobilita' e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse              
pubblico per il triennio 2001/2003 - Bacino di Ferrara - qui allegato           
quale parte integrante della presente deliberazione, dando atto che             
alla sottoscrizione dell'Accordo stesso provvedera' l'Assessore alla            
Mobilita' e Trasporti delegato a tale funzione;                                 
b) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, a norma                 
dell'art. 32, comma 8 della L.R. 30/98, in relazione a quanto                   
stabilito dall'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e gli Enti locali           
sui servizi minimi - art. 10, L.R. 30/98 - e sulla base dell'Accordo            
di programma di cui al precedente punto a), alla Provincia di                   
Ferrara, per l'anno 2001, i contributi per i servizi minimi, pari a             
Lire 28.534.167.397 (pari a Euro 14.736.667,61);                                
c) di quantificare le rate mensili da luglio a dicembre 2001 in Lire            
2.377.847.283 (pari a Euro 1.228.055,63) mensili, pari                          
complessivamente a Lire 14.267.083.698 (pari a Euro 7.368.333,81);              
d) di quantificare il conguaglio relativo al primo semestre 2001 in             
Lire 3.566.770.927 (pari a Euro 1.842.083,45);                                  
e) di impegnare la somma complessiva di Lire 17.833.854.625 (pari a             
Euro 9.210.417,36), relativa alle rate luglio/dicembre 2001 e al                
conguaglio di cui ai precedenti punti c) e d), registrata al n. 2848            
di impegno sul Capitolo 43225 "Contributi per il servizio di                    
trasporto pubblico locale (Legge 10/4/1981, n. 151 - L.R. 1/12/1979,            
n. 45 e successive modificazioni e integrazioni - abrogate; art. 31,            
comma 2, lett. A), art. 32, art. 45, comma 2, art. 46, L.R. 2 ottobre           
1998, n. 30)" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2001 che e'              
dotato della necessaria disponibilita';                                         
f) di dare atto che il dirigente competente dell'Agenzia Trasporti              
pubblici provvedera', con propri atti formali a norma della L.R.                
31/77 cosi' come modificata dalla L.R. 40/94 e della propria delibera           
2541/95, alla liquidazione delle rate relative ai mesi di luglio e              
agosto nonche' del conguaglio di cui ai precedenti punti c) e d) ad             
esecutivita' del presente atto ed a sottoscrizione dell'Accordo;                
g) di dare atto che il dirigente competente dell'Agenzia Trasporti              
pubblici provvedera', con propri atti formali a norma della L.R.                
31/77 cosi' come modificata dalla L.R. 40/94 e della propria delibera           
2541/95, alla liquidazione delle rate relative ai mesi da settembre a           
dicembre 2001 secondo la normativa regionale vigente;                           
h) di dare atto che il Presidente della Giunta regionale provvedera'            
a dare esecuzione alla presente deliberazione con riferimento a                 
quanto specificatamente previsto dall'art. 34 del DLgs 267/00 per               
l'approvazione e l'attuazione in ogni sua parte dell'Accordo di                 
programma teste' deliberato;                                                    
i) di dare atto infine che in relazione alla durata triennale                   
dell'Accordo allegato parte integrante del presente atto, gli oneri a           
carico degli esercizi 2002 e 2003 trovano copertura finanziaria, a              
norma della L.R. 10/01, sul capitolo del Bilancio pluriennale                   
2001/2003 corrispondente al Capitolo 43225 del Bilancio per                     
l'esercizio finanziario 2001 e che alla concessione dei contributi si           
provvedera' con propri atti a norma dell'art. 32, comma 8, della L.R.           
30/98, nonche', ricorrendo le condizioni di cui all'art. 57 della               
L.R. 31/77 e successive modificazioni, all'assunzione dei relativi              
impegni di spesa.                                                               
Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale                
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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