REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2001, n. 2473

L.R. 43/97 - Adozione Programma regionale anno 2001 - "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. n. 43 del 12 dicembre 1997 "Interventi a favore di                
forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della            
L.R. 14 aprile 1995, n. 37";                                                    
richiamate le proprie deliberazioni concernenti l'attuazione della              
citata legge regionale:                                                         
- n. 921 dell'8 giugno 1999 con la quale sono stati approvati i                 
criteri attuativi dei programmi regionali;                                      
- n. 1362 del 26 luglio 1999 di adozione del programma regionale                
annuale ed approvazione dello schema di convenzione tra la Regione              
Emilia-Romagna e le Cooperative di garanzia ed i Consorzi fidi;                 
- n. 1883 del 31 ottobre 2000 con la quale sono stati modificati i              
criteri attuativi adottati con la citata deliberazione 921/99 ed e'             
stato adottato il Programma regionale annuale per il 2000;                      
- n. 1150 del 19 giugno 2001 con la quale, tra l'altro, sono state              
apportate ulteriori integrazioni ai criteri attuativi;                          
considerato che nei nuovi criteri attuativi della L.R. 43/97,                   
approvati al punto 3) della  richiamata deliberazione 1150/01, viene,           
tra l'altro, previsto che la Giunta regionale adotti il Programma               
annuale di attuazione degli interventi recati dalla L.R. 43/97 e                
definisca, con lo stesso, le modalita' di concessione e liquidazione            
dei contributi;                                                                 
ravvisata pertanto la necessita' di:                                            
- adottare il Programma regionale annuale che consente l'attivazione            
degli aiuti previsti dalla L.R. 43/97 per l'anno 2001;                          
- determinare, con lo stesso Programma, le modalita' di concessione e           
liquidazione degli aiuti stessi;                                                
richiamate:                                                                     
- le L.R. 18 aprile 2001, n. 9 e n. 10;                                         
- le Leggi regionali 21 agosto 2001, n. 27 e n. 28;                             
richiamate, infine, le proprie deliberazioni:                                   
- n. 2541, in data 4 luglio 1995, recante "Direttive della Giunta               
regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                         
- n. 1657, in data 3 ottobre 2000, con la quale e' stata conferita              
alla dott.ssa Teresita Pergolotti la responsabilita' del Servizio               
Aiuti alle imprese;                                                             
- n. 1841, in data 11 settembre 2001, di attribuzione dell'incarico             
di responsabilita' di Servizio "ad interim" alla Dirigente Amina                
Curti;                                                                          
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio                
Aiuti alle imprese, dott.ssa Teresita Pergolotti, e dal Direttore               
generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente             
alla regolarita' tecnica ed alla legittimita' della presente                    
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre             
1992, n. 41 e della citata deliberazione 2541/95;                               
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dalla                 
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dott.ssa Amina Curti,           
ai sensi del predetto articolo di legge e della citata deliberazione            
2541/95;                                                                        
su proposta dell'Assessore  all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il Programma regionale per l'anno di attuazione della           
L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive           
di garanzia nel settore agricolo", specificato nell'Allegato A che fa           
parte integrante del presente atto;                                             
2) di dare atto che ai sensi della L.R. 31/77 e successive                      
modificazioni ed in applicazione della deliberazione di Giunta                  
2541/95 il Direttore generale Agricoltura provvedera' alla                      
concessione, impegno e contestuale liquidazione in unica soluzione              
delle assegnazioni a titolo dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) della           
L.R. 43/97, nel rispetto dei criteri stabiliti nel Programma                    
approvato con il presente atto e nei limiti delle disponibilita'                
recate dal Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 sui              
Capitoli 18344 "Contributi in favore di Cooperative di garanzia e di            
Consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei               
fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a),           
L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)" e 18346 "Finanziamenti alle                      
Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per                     
interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio              
termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lett.            
b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)";                                             
3) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A)                                                                     
Programma regionale per il 2001 di attuazione della Legge 12 dicembre           
1997, n. 43, "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel           
settore agricolo"                                                               
1) Promozione delle forme collettive di garanzia                                
In attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) della L.R. 43/97 la           
Regione interviene:                                                             
a) concedendo contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi           
rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle            
imprese agricole socie, di garanzie per l'accesso al  sistema                   
creditizio e di finanziamento bancario;                                         
b) concedendo contributi agli Organismi di garanzia da utilizzare per           
il concorso nel pagamento degli interessi relativi a finanziamenti              
assistiti dalle garanzie prestate dai medesimi Organismi sui prestiti           
concessi alle imprese agricole.                                                 
1.1) Soggetti beneficiari                                                       
Cooperative di garanzia e Consorzi fidi - composti da imprenditori              
agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile - con l'eventuale               
adesione, quali sostenitori, di Enti pubblici e Organismi privati -             
costituitisi al fine di:                                                        
a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema                     
creditizio e di finanziamento bancario;                                         
b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti             
assistiti dalle summenzionate garanzie;                                         
c) svolgere, in favore dei soci, attivita' di assistenza e consulenza           
tecnico-finanziaria.                                                            
Le Cooperative e i Consorzi fidi, che possono avere base provinciale,           
interprovinciale e regionale e natura giuridica di I e II grado,                
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:                              
a) avere sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna;            
b) avere una base sociale composta da almeno 300 imprenditori di cui            
all'art. 2135 del Codice civile, cosi' come stabilito nei criteri               
attuativi della L.R. 43/97 approvati al punto 3) della deliberazione            
di Giunta regionale n. 1150 del 19 giugno 2001;                                 
c) essere regolati da uno statuto che preveda: - fini di mutualita'             
tra gli aderenti; - la concessione di garanzie e agevolazioni con               
valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o                  
versate da ciascun socio; - che il Consiglio di amministrazione sia             
costituito, per almeno i due terzi dei membri, da titolari di aziende           
socie o loro rappresentanti;                                                    
d) comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o            
di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati.                  
Le Cooperative e i Consorzi devono inoltre assoggettarsi alle                   
prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni stabilite nei criteri            
attuativi dei programmi regionali di cui alla L.R. 43/97 approvati al           
punto 3) della deliberazione di Giunta regionale 1150/01.                       
1.2) Termine e modalita' di presentazione delle domande di contributo           
Le domande di contributo dovranno pervenire alla Regione                        
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle           
imprese, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna - entro le ore 12 del               
decimo giorno successivo alla data di notifica della deliberazione di           
approvazione del presente Programma alle Cooperative ed ai Consorzi             
di cui alla L.R. 43/97.                                                         
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono indicare             
il possesso dei requisiti previsti ed essere corredate dai seguenti             
documenti:                                                                      
a) relazione tecnica sull'attivita' svolta dalla Cooperativa di                 
garanzia o dal Consorzio fidi e sui suoi programmi d'intervento;                
b) copia autentica dello statuto in vigore;                                     
c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente           
approvato dall'assemblea dei soci;                                              
d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale            
versato;                                                                        
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della               
normativa vigente dal legale rappresentante che, con riferimento alla           
chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione            
della domanda, indichi: - il capitale sociale o il fondo consortile e           
gli altri fondi esistenti (fondi rischi, di riserva o garanzia); -              
l'importo globale delle operazioni di finanziamento garantite ed                
effettivamente erogate o in essere (totale importo garantito); -                
l'importo complessivo dei prestiti concessi dalle banche agli                   
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile                    
effettivamente erogati o in essere ed assistiti dalle garanzie                  
prestate (totale importo movimentato).                                          
1.3) Percentuali di riparto e misura dei contributi alle Cooperative            
di garanzia e ai Consorzi fidi                                                  
Gli stanziamenti definitivi iscritti nel Bilancio regionale per                 
l'esercizio finanziario 2001 per l'attuazione delle specifiche forme            
di aiuto verranno ripartiti, e contestualmente concessi, impegnati e            
liquidati ricorrendo le condizioni previste dalla L.R. 31/77 e                  
successive modificazioni, fra le Cooperative di garanzia ed i                   
Consorzi fidi con atto del Direttore generale Agricoltura, in base ai           
seguenti criteri:                                                               
a) contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e             
del patrimonio di garanzia previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a)              
della L.R. 43/97: - per il 40% della disponibilita' recata dal                  
Capitolo 18344 "Contributi in favore di Cooperative di garanzia e di            
Consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei               
fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a),           
L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)", in misura proporzionale all'entita'             
del capitale sociale o del fondo consortile e degli altri fondi                 
esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di           
presentazione della domanda di contributo; - per il 60% della                   
predetta disponibilita', in misura proporzionale all'importo globale            
delle operazioni di finanziamento garantite dalle Cooperative e dai             
Consorzi, ed effettivamente erogate o in essere alla chiusura                   
dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della               
domanda. L'importo risultante dall'applicazione dei due parametri               
sopra indicati non potra' comunque superare l'importo del capitale              
sociale versato dai soci o l'importo del fondo consortile costituito            
dai soci stessi sommato all'importo degli altri fondi rischi, fondi             
di riserva o garanzia iscritti a bilancio;                                      
b) contributo da utilizzare per il concorso nel pagamento degli                 
interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie a              
norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/97: - in misura              
proporzionale alla somma complessiva dei prestiti concessi dalle                
banche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice               
civile, garantiti dalle Cooperative e dai Consorzi ed effettivamente            
erogati o in essere alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore              
alla data di presentazione della domanda, nei limiti dello                      
stanziamento recato dal Capitolo 18346 "Finanziamenti alle                      
Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per                     
interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio              
termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lett.            
b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)".                                             
1.4) Concessione del contributo in conto interessi alle imprese                 
associate                                                                       
Le Cooperative di garanzia ed i Consorzi fidi utilizzano i                      
finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.           
b) della L.R. 43/97 per la concessione alle aziende socie di un                 
concorso in forma attualizzata sugli interessi relativi a prestiti a            
breve e medio termine contratti dalle aziende medesime con Istituti             
di credito.                                                                     
La tipologia dei prestiti ammessi al contributo attualizzato e'                 
quella definita al punto 4) dell'Allegato B) parte integrante della             
deliberazione della Giunta regionale 1150/01 "Criteri attuativi dei             
programmi regionali di cui alla L.R. 43/97, interventi a favore di              
forme collettive di garanzia nel settore agricolo".                             
Il contributo attualizzato, da disporsi dall'Organismo di garanzia              
con provvedimento del proprio Organo deliberante, e' concesso a                 
favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice              
civile, in possesso dei requisiti previsti e che ricorrono ai                   
prestiti - a breve e medio termine - assistiti dalle garanzie                   
prestate dagli Organismi stessi.                                                
L'attivazione del regime di aiuti previsto dalla L.R. 43/97 sul                 
credito a breve termine (abbattimento parziale del tasso d'interesse            
e/o garanzia) e' subordinata alla definizione del massimale di aiuto            
concedibile cosi' come indicato al successivo punto 1.5), lett. a)              
del presente Programma.                                                         
Gli interventi degli Organismi di garanzia sono limitati alle imprese           
socie aventi strutture e terreni ubicati nel territorio regionale.              
Gli Organismi di garanzia utilizzano le somme loro assegnate in                 
attuazione del presente Programma per il pagamento, in forma                    
attualizzata, del concorso sugli interessi relativi a prestiti                  
erogabili dagli Istituti di credito successivamente alla data di                
pubblicazione del presente Programma nel Bollettino Ufficiale della             
Regione.                                                                        
Gli Organismi di garanzia rendicontano alla Regione entro il 30                 
giugno 2002 l'utilizzazione delle somme loro assegnate in attuazione            
del presente Programma attraverso la presentazione:                             
a) dell'elenco dei beneficiari delle garanzie messe in atto;                    
b) dell'elenco dei beneficiari dei contributi in conto interessi                
attualizzati con l'indicazione, per ciascuna tipologia di aiuto,                
dell'ammontare del prestito erogato dall'Istituto di credito, della             
sua durata, della garanzia  prestata (importo e percentuale) e del              
contributo concesso dall'Organismo di garanzia (percentuale                     
abbattimento tasso e contributo liquidato);                                     
c) dell'elenco delle imprese insolventi con l'indicazione delle                 
procedure attivate per il recupero delle somme versate alle banche              
convenzionate;                                                                  
d) della copia della documentazione bancaria (piani di ammortamento e           
contabili di accredito dei contributo) relativa alle operazioni                 
rendicontate.                                                                   
La rendicontazione, firmata dal legale rappresentante della                     
Cooperativa o del Consorzio, e' presentata alla Regione                         
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle           
imprese.                                                                        
Sulla base della rendicontazione presentata e' disposto l'eventuale             
recupero delle somme non utilizzate entro il predetto termine ovvero            
la compensazione con le somme eventualmente attribuite dalla Regione            
sul Programma annuale successivo.                                               
1.5) Misura dell'intervento in conto interessi degli Organismi di               
garanzia                                                                        
a) Prestiti di esercizio a breve termine                                        
Il tasso massimo dell'aiuto sui prestiti contratti dagli agricoltori            
soci per fare fronte alla gestione dell'azienda, sia che questo                 
rivesta la forma di abbattimento parziale del tasso d'interesse                 
ovvero quella di concessione di garanzie, nonche' nelle ipotesi di              
cumulo delle due forme di aiuto in questione, non potra' superare il            
tasso massimo che sara' indicato nel provvedimento nazionale,                   
approvato dalla Commissione CE, di fissazione del differenziale di              
tasso di interesse per tutto lo Stato italiano.                                 
Nel caso in cui siano stabiliti i limiti dell'aiuto di Stato, la                
Direzione generale Agricoltura provvedera' a darne comunicazione agli           
Organismi di garanzia in modo da consentire l'eventuale attivazione             
della misura.                                                                   
In attesa della quantificazione dell'aiuto concedibile e della                  
conseguente valutazione sulla compatibilita' ai sensi degli articoli            
92 e 93 del trattato CE, l'attivazione degli aiuti previsti dalla               
L.R. 43/97 sui prestiti di esercizio a breve termine (abbattimento              
parziale del tasso d'interesse e/o garanzia) rimane sospesa.                    
b) Prestiti a medio termine                                                     
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 7 della L.R.                
43/97, la garanzia prestata dalle Cooperative di garanzia e dai                 
Consorzi fidi ai propri soci sui prestiti a medio termine deve essere           
computata ai fini del rispetto dei massimali di intensita'                      
applicabili a ciascuna categoria di aiuto.                                      
La garanzia prestata dalle Cooperative di garanzia e dai Consorzi               
fidi ai propri soci sui prestiti concessi a norma della L.R. 43/97              
non puo' coprire piu' dell'80% di ogni finanziamento.                           
L'entita' massima dell'aiuto concedibile sulle diverse tipologie di             
prestito a medio termine e' quella specificatamente indicata al punto           
4.2 dei criteri attuativi dei programmi regionali approvati al punto            
3) della deliberazione della Giunta regionale 1150/01.                          
La misura massima dell'aiuto regionale, quale concorso attualizzato             
sul prestito bancario a medio termine finalizzato alla ricostituzione           
del capitale di conduzione non diversamente reintegrabile per effetto           
di perdite di prodotto a seguito di calamita' naturali riconosciute             
eccezionali, calcolata ai sensi del decreto del Presidente del                  
Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, e' pari all'80% del                
tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministero del               
Tesoro.                                                                         
2) Controlli e sanzioni                                                         
In conformita' a quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. 43/97 ed al            
fine di assicurarne il rispetto dei vincoli e delle condizioni, gli             
Organismi di garanzia sono sottoposti a controlli periodici da parte            
della Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese -            
secondo modalita' tecniche stabilite dal medesimo Servizio.                     
La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalle                       
disposizioni attuative previste nei criteri attuativi approvati al              
punto 3) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale             
1150/01, nonche' nella deliberazione di approvazione del presente               
Programma comporta:                                                             
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche' di               
quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli               
obblighi verso la Regione;                                                      
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui            
alla L.R. 43/97.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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