DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2001, n. 2473
L.R. 43/97 - Adozione Programma regionale anno 2001 - "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. n. 43 del 12 dicembre 1997 "Interventi a favore di
forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della
L.R. 14 aprile 1995, n. 37";
richiamate le proprie deliberazioni concernenti l'attuazione della
citata legge regionale:
- n. 921 dell'8 giugno 1999 con la quale sono stati approvati i
criteri attuativi dei programmi regionali;
- n. 1362 del 26 luglio 1999 di adozione del programma regionale
annuale ed approvazione dello schema di convenzione tra la Regione
Emilia-Romagna e le Cooperative di garanzia ed i Consorzi fidi;
- n. 1883 del 31 ottobre 2000 con la quale sono stati modificati i
criteri attuativi adottati con la citata deliberazione 921/99 ed e'
stato adottato il Programma regionale annuale per il 2000;
- n. 1150 del 19 giugno 2001 con la quale, tra l'altro, sono state
apportate ulteriori integrazioni ai criteri attuativi;
considerato che nei nuovi criteri attuativi della L.R. 43/97,
approvati al punto 3) della richiamata deliberazione 1150/01, viene,
tra l'altro, previsto che la Giunta regionale adotti il Programma
annuale di attuazione degli interventi recati dalla L.R. 43/97 e
definisca, con lo stesso, le modalita' di concessione e liquidazione
dei contributi;
ravvisata pertanto la necessita' di:
- adottare il Programma regionale annuale che consente l'attivazione
degli aiuti previsti dalla L.R. 43/97 per l'anno 2001;
- determinare, con lo stesso Programma, le modalita' di concessione e
liquidazione degli aiuti stessi;
richiamate:
- le L.R. 18 aprile 2001, n. 9 e n. 10;
- le Leggi regionali 21 agosto 2001, n. 27 e n. 28;
richiamate, infine, le proprie deliberazioni:
- n. 2541, in data 4 luglio 1995, recante "Direttive della Giunta
regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1657, in data 3 ottobre 2000, con la quale e' stata conferita
alla dott.ssa Teresita Pergolotti la responsabilita' del Servizio
Aiuti alle imprese;
- n. 1841, in data 11 settembre 2001, di attribuzione dell'incarico
di responsabilita' di Servizio "ad interim" alla Dirigente Amina
Curti;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio
Aiuti alle imprese, dott.ssa Teresita Pergolotti, e dal Direttore
generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente
alla regolarita' tecnica ed alla legittimita' della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e della citata deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dalla
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dott.ssa Amina Curti,
ai sensi del predetto articolo di legge e della citata deliberazione
2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il Programma regionale per l'anno di attuazione della
L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive
di garanzia nel settore agricolo", specificato nell'Allegato A che fa
parte integrante del presente atto;
2) di dare atto che ai sensi della L.R. 31/77 e successive
modificazioni ed in applicazione della deliberazione di Giunta
2541/95 il Direttore generale Agricoltura provvedera' alla
concessione, impegno e contestuale liquidazione in unica soluzione
delle assegnazioni a titolo dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) della
L.R. 43/97, nel rispetto dei criteri stabiliti nel Programma
approvato con il presente atto e nei limiti delle disponibilita'
recate dal Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 sui
Capitoli 18344 "Contributi in favore di Cooperative di garanzia e di
Consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei
fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a),
L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)" e 18346 "Finanziamenti alle
Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per
interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio
termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lett.
b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)";
3) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Programma regionale per il 2001 di attuazione della Legge 12 dicembre
1997, n. 43, "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel
settore agricolo"
1) Promozione delle forme collettive di garanzia
In attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) della L.R. 43/97 la
Regione interviene:
a) concedendo contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi
rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle
imprese agricole socie, di garanzie per l'accesso al sistema
creditizio e di finanziamento bancario;
b) concedendo contributi agli Organismi di garanzia da utilizzare per
il concorso nel pagamento degli interessi relativi a finanziamenti
assistiti dalle garanzie prestate dai medesimi Organismi sui prestiti
concessi alle imprese agricole.
1.1) Soggetti beneficiari
Cooperative di garanzia e Consorzi fidi - composti da imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile - con l'eventuale
adesione, quali sostenitori, di Enti pubblici e Organismi privati -
costituitisi al fine di:
a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema
creditizio e di finanziamento bancario;
b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti
assistiti dalle summenzionate garanzie;
c) svolgere, in favore dei soci, attivita' di assistenza e consulenza
tecnico-finanziaria.
Le Cooperative e i Consorzi fidi, che possono avere base provinciale,
interprovinciale e regionale e natura giuridica di I e II grado,
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna;
b) avere una base sociale composta da almeno 300 imprenditori di cui
all'art. 2135 del Codice civile, cosi' come stabilito nei criteri
attuativi della L.R. 43/97 approvati al punto 3) della deliberazione
di Giunta regionale n. 1150 del 19 giugno 2001;
c) essere regolati da uno statuto che preveda: - fini di mutualita'
tra gli aderenti; - la concessione di garanzie e agevolazioni con
valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o
versate da ciascun socio; - che il Consiglio di amministrazione sia
costituito, per almeno i due terzi dei membri, da titolari di aziende
socie o loro rappresentanti;
d) comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o
di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati.
Le Cooperative e i Consorzi devono inoltre assoggettarsi alle
prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni stabilite nei criteri
attuativi dei programmi regionali di cui alla L.R. 43/97 approvati al
punto 3) della deliberazione di Giunta regionale 1150/01.
1.2) Termine e modalita' di presentazione delle domande di contributo
Le domande di contributo dovranno pervenire alla Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle
imprese, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna - entro le ore 12 del
decimo giorno successivo alla data di notifica della deliberazione di
approvazione del presente Programma alle Cooperative ed ai Consorzi
di cui alla L.R. 43/97.
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono indicare
il possesso dei requisiti previsti ed essere corredate dai seguenti
documenti:
a) relazione tecnica sull'attivita' svolta dalla Cooperativa di
garanzia o dal Consorzio fidi e sui suoi programmi d'intervento;
b) copia autentica dello statuto in vigore;
c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente
approvato dall'assemblea dei soci;
d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale
versato;
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della
normativa vigente dal legale rappresentante che, con riferimento alla
chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione
della domanda, indichi: - il capitale sociale o il fondo consortile e
gli altri fondi esistenti (fondi rischi, di riserva o garanzia); -
l'importo globale delle operazioni di finanziamento garantite ed
effettivamente erogate o in essere (totale importo garantito); -
l'importo complessivo dei prestiti concessi dalle banche agli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile
effettivamente erogati o in essere ed assistiti dalle garanzie
prestate (totale importo movimentato).
1.3) Percentuali di riparto e misura dei contributi alle Cooperative
di garanzia e ai Consorzi fidi
Gli stanziamenti definitivi iscritti nel Bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 2001 per l'attuazione delle specifiche forme
di aiuto verranno ripartiti, e contestualmente concessi, impegnati e
liquidati ricorrendo le condizioni previste dalla L.R. 31/77 e
successive modificazioni, fra le Cooperative di garanzia ed i
Consorzi fidi con atto del Direttore generale Agricoltura, in base ai
seguenti criteri:
a) contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e
del patrimonio di garanzia previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a)
della L.R. 43/97: - per il 40% della disponibilita' recata dal
Capitolo 18344 "Contributi in favore di Cooperative di garanzia e di
Consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei
fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a),
L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)", in misura proporzionale all'entita'
del capitale sociale o del fondo consortile e degli altri fondi
esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di
presentazione della domanda di contributo; - per il 60% della
predetta disponibilita', in misura proporzionale all'importo globale
delle operazioni di finanziamento garantite dalle Cooperative e dai
Consorzi, ed effettivamente erogate o in essere alla chiusura
dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della
domanda. L'importo risultante dall'applicazione dei due parametri
sopra indicati non potra' comunque superare l'importo del capitale
sociale versato dai soci o l'importo del fondo consortile costituito
dai soci stessi sommato all'importo degli altri fondi rischi, fondi
di riserva o garanzia iscritti a bilancio;
b) contributo da utilizzare per il concorso nel pagamento degli
interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie a
norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/97: - in misura
proporzionale alla somma complessiva dei prestiti concessi dalle
banche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice
civile, garantiti dalle Cooperative e dai Consorzi ed effettivamente
erogati o in essere alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore
alla data di presentazione della domanda, nei limiti dello
stanziamento recato dal Capitolo 18346 "Finanziamenti alle
Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per
interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio
termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lett.
b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)".
1.4) Concessione del contributo in conto interessi alle imprese
associate
Le Cooperative di garanzia ed i Consorzi fidi utilizzano i
finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.
b) della L.R. 43/97 per la concessione alle aziende socie di un
concorso in forma attualizzata sugli interessi relativi a prestiti a
breve e medio termine contratti dalle aziende medesime con Istituti
di credito.
La tipologia dei prestiti ammessi al contributo attualizzato e'
quella definita al punto 4) dell'Allegato B) parte integrante della
deliberazione della Giunta regionale 1150/01 "Criteri attuativi dei
programmi regionali di cui alla L.R. 43/97, interventi a favore di
forme collettive di garanzia nel settore agricolo".
Il contributo attualizzato, da disporsi dall'Organismo di garanzia
con provvedimento del proprio Organo deliberante, e' concesso a
favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice
civile, in possesso dei requisiti previsti e che ricorrono ai
prestiti - a breve e medio termine - assistiti dalle garanzie
prestate dagli Organismi stessi.
L'attivazione del regime di aiuti previsto dalla L.R. 43/97 sul
credito a breve termine (abbattimento parziale del tasso d'interesse
e/o garanzia) e' subordinata alla definizione del massimale di aiuto
concedibile cosi' come indicato al successivo punto 1.5), lett. a)
del presente Programma.
Gli interventi degli Organismi di garanzia sono limitati alle imprese
socie aventi strutture e terreni ubicati nel territorio regionale.
Gli Organismi di garanzia utilizzano le somme loro assegnate in
attuazione del presente Programma per il pagamento, in forma
attualizzata, del concorso sugli interessi relativi a prestiti
erogabili dagli Istituti di credito successivamente alla data di
pubblicazione del presente Programma nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Gli Organismi di garanzia rendicontano alla Regione entro il 30
giugno 2002 l'utilizzazione delle somme loro assegnate in attuazione
del presente Programma attraverso la presentazione:
a) dell'elenco dei beneficiari delle garanzie messe in atto;
b) dell'elenco dei beneficiari dei contributi in conto interessi
attualizzati con l'indicazione, per ciascuna tipologia di aiuto,
dell'ammontare del prestito erogato dall'Istituto di credito, della
sua durata, della garanzia prestata (importo e percentuale) e del
contributo concesso dall'Organismo di garanzia (percentuale
abbattimento tasso e contributo liquidato);
c) dell'elenco delle imprese insolventi con l'indicazione delle
procedure attivate per il recupero delle somme versate alle banche
convenzionate;
d) della copia della documentazione bancaria (piani di ammortamento e
contabili di accredito dei contributo) relativa alle operazioni
rendicontate.
La rendicontazione, firmata dal legale rappresentante della
Cooperativa o del Consorzio, e' presentata alla Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle
imprese.
Sulla base della rendicontazione presentata e' disposto l'eventuale
recupero delle somme non utilizzate entro il predetto termine ovvero
la compensazione con le somme eventualmente attribuite dalla Regione
sul Programma annuale successivo.
1.5) Misura dell'intervento in conto interessi degli Organismi di
garanzia
a) Prestiti di esercizio a breve termine
Il tasso massimo dell'aiuto sui prestiti contratti dagli agricoltori
soci per fare fronte alla gestione dell'azienda, sia che questo
rivesta la forma di abbattimento parziale del tasso d'interesse
ovvero quella di concessione di garanzie, nonche' nelle ipotesi di
cumulo delle due forme di aiuto in questione, non potra' superare il
tasso massimo che sara' indicato nel provvedimento nazionale,
approvato dalla Commissione CE, di fissazione del differenziale di
tasso di interesse per tutto lo Stato italiano.
Nel caso in cui siano stabiliti i limiti dell'aiuto di Stato, la
Direzione generale Agricoltura provvedera' a darne comunicazione agli
Organismi di garanzia in modo da consentire l'eventuale attivazione
della misura.
In attesa della quantificazione dell'aiuto concedibile e della
conseguente valutazione sulla compatibilita' ai sensi degli articoli
92 e 93 del trattato CE, l'attivazione degli aiuti previsti dalla
L.R. 43/97 sui prestiti di esercizio a breve termine (abbattimento
parziale del tasso d'interesse e/o garanzia) rimane sospesa.
b) Prestiti a medio termine
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 7 della L.R.
43/97, la garanzia prestata dalle Cooperative di garanzia e dai
Consorzi fidi ai propri soci sui prestiti a medio termine deve essere
computata ai fini del rispetto dei massimali di intensita'
applicabili a ciascuna categoria di aiuto.
La garanzia prestata dalle Cooperative di garanzia e dai Consorzi
fidi ai propri soci sui prestiti concessi a norma della L.R. 43/97
non puo' coprire piu' dell'80% di ogni finanziamento.
L'entita' massima dell'aiuto concedibile sulle diverse tipologie di
prestito a medio termine e' quella specificatamente indicata al punto
4.2 dei criteri attuativi dei programmi regionali approvati al punto
3) della deliberazione della Giunta regionale 1150/01.
La misura massima dell'aiuto regionale, quale concorso attualizzato
sul prestito bancario a medio termine finalizzato alla ricostituzione
del capitale di conduzione non diversamente reintegrabile per effetto
di perdite di prodotto a seguito di calamita' naturali riconosciute
eccezionali, calcolata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, e' pari all'80% del
tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministero del
Tesoro.
2) Controlli e sanzioni
In conformita' a quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. 43/97 ed al
fine di assicurarne il rispetto dei vincoli e delle condizioni, gli
Organismi di garanzia sono sottoposti a controlli periodici da parte
della Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese -
secondo modalita' tecniche stabilite dal medesimo Servizio.
La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalle
disposizioni attuative previste nei criteri attuativi approvati al
punto 3) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale
1150/01, nonche' nella deliberazione di approvazione del presente
Programma comporta:
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche' di
quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli
obblighi verso la Regione;
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui
alla L.R. 43/97.